di Pietro Gremigni
I poligrafici di aziende editoriali interessati da accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013 che non sono stati collocati in CIGS, nonché i poligrafici che dopo la CIGS hanno continuato a lavorare per la stessa azienda editoriale o sono stati collocati in mobilità, hanno tempo fino al 18 luglio 2016 per la presentazione della domanda di prepensionamento all'Inps.
L'Inps con la circolare 120 del 1° luglio 2016 ha allargato il campo di applicazione dei lavoratori poligrafici collocati in CIGS che possono accedere al prepensionamento in base alle regole della legge n. 416/1981.
Il prepensionamento dei poligrafici - In base alla legge n. 208/2015 che ha modificato la disciplina di base prevista dalla legge n. 416/1981, I lavoratori poligrafici di aziende editoriali collocati in Cigs, finalizzata al prepensionamento in forza di accordi sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento, così come previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013. Prima cioè della riforma introdotta dal D.P.R. n. 157/2013.
La domanda di prepensionamento per coloro che al 1° gennaio 2016 non sono più in tempo per superamento dei termini ordinari, poteva essere essere presentata entro il 1° marzo 2016.
L'Inps ha dettato le prime istruzioni operative del prepensionamento dei poligrafici, riaperto dall'ultima legge di stabilità, con la circolare 8/2016.
I predetti lavoratori potranno andare in pensione, per gli anni 2016, 2017 e 2018, applicando una deroga ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 157/2013 che ha innalzato il requisito contributivo per accedere al prepensionamento, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di 32 anni, indipendentemente dall'età anagrafica, da far valere nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di 35.
In ogni caso potranno essere accettate le domande di pensione solo se all'interno delle risorse stanziate nel predetto periodo triennale.
Nuovi destinatari - Oltre ai lavoratori collocati in CIGS a seguito di accordi sindacali conclusi entro l'ultimo trimestre del 2013 al fine di prepensionarsi nei termini indicati, col nuovo intervento l'Inps individua due ulteriori categorie:
1)poligrafici che dopo il periodo di godimento del trattamento CIGS finalizzato al prepensionamento anticipato hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, siano stati collocati in mobilità;
2)poligrafici non collocati in CIGS dall'azienda editoriale, pur dopo la sottoscrizione dell'accordo sindacale finalizzato al prepensionamento e che avrebbero maturato nel triennio 2016/2018 i requisiti agevolati per prepensionarsi.
In questo secondo caso si tratta di quei lavoratori che, dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2014 del D.P.R. n. 157 del 2013, non avrebbero potuto maturare, durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, i più elevati requisiti pensionistici introdotti dall'art. 3 del predetto D.P.R.
Pensione anticipata - I trattamenti pensionistici anticipati erogati in applicazione della legge n. 208 del 2015 non possono, in ogni caso, avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016.
Fermo restando il predetto limite temporale, la data di decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, indicata nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda coincide con il primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.
In definitiva i lavoratori beneficiari possono accedere al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente che deve intervenire, quale termine ultimo, entro la fine del mese di ricezione da parte del lavoratore del provvedimento di accoglimento della domanda di prepensionamento.
Domanda - Le due categorie di poligrafici ammessi al beneficio del prepensionamento, potranno fare domanda entro il 18 luglio 2016 direttamente all'Inps in via telematica, tramite il sito istituzionale, oppure per il tramite di un patronato.