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Sono finalmente state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di alcuni lavoratori Videotime sostenuti in giudizio da SLC-CGIL. La vicenda è nota, anche perché risale a diversi anni addietro e si è dipanata lungo tutti e tre i gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento. Nel 2010 il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di alcuni lavoratori Videotime patrocinato da SLC-CGIL, in cui si richiede il ristabilimento dell’indennità economica compensativa per quei lavoratori che, a causa della normale turnazione, sono costretti a lavorare ininterrottamente il settimo e ottavo giorno di fila. Ai ricorrenti Videotime è costretta a pagare tutti gli arretrati, in ossequio al principio “..del danno da usura psicofisica conseguente alla mancata fruizione del riposo oltre sei giorni
di lavoro consecutivo”. Nel 2010 la Corte d’Appello di Roma, accoglie il ricorso di Videotime e impone a questi lavoratori di restituire i compensi riconosciuti dalla sentenza di primo grado, in base al principio “..del difetto di maggiore penosità del lavoro prestato, per effetto di turnazione, oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo”. Con quel verdetto, che ribaltava la sentenza di primo grado, i lavoratori erano costretti a restituire tutte le somme riconosciute dal Giudice, e soprattutto, rischiava di passare il principio, a tutto favore delle Aziende, che lavorare sette-otto giorni di seguito fosse una cosa normale e non meritevole quantomeno di una congrua maggiorazione economica. Per queste ragioni, e grazie al coraggio di questi lavoratori (senza la loro disponibilità non avremmo potuto intentare l’azione legale), SLCCGIL ha deciso il ricorso in Cassazione, che dopo ben sette anni ha finalmente ristabilito i termini estremamente più favorevoli ai lavoratori del primo grado di giudizio. Infatti la Suprema Corte, rimandando il caso in Corte d’Appello, ha stabilito nuove linee guida a cui quella Corte dovrà attenersi, compresi alcuni principi fondamentali in tema di stress da lavoro correlato, che rappresentano altrettanti precedenti importanti per tutta la Giurisprudenza del nostro Paese. In particolare, due sono gli enunciati della sentenza che meritano particolare attenzione:
1. Viene definitivamente accolto il principio del danno da usura psicofisica conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro e alla sua penosità.
2. Il lavoratore che, per effetto della normale turnazione, lavora oltre il sesto giorno consecutivo, ha diritto a due distinti trattamenti economici (uno per la prestazione domenicale) e l’altro per la maggiore penosità del lavoro prestato per più di sei giorni consecutivi (senza escludere ulteriori ricorsi nei casi di danno biologico da superlavoro).
Due principi di cui si dovrà tener conto in tema di rinnovo dell’integrativo Mediaset e di cui si parlerà in tutti i rinnovi contrattuali in essere, anche perché, in tempi di Jobs Act e di tutte quelle Leggi che hanno smantellato i diritti del Lavoro nel nostro paese, un epilogo così positivo in questa vicenda era tutt’altro che scontato. Quindi grazie a chi ci ha creduto fino alla fine e, grazie soprattutto a quei lavoratori che non hanno abbassato la testa e, difendendo i loro diritti, hanno difeso i diritti di tutti.

SEGRETERIE SLC-CGIL, SLC-CGIL ROMA E LAZIO, SLC-CGIL ROMA C.O.L

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