Le scriventi Segreterie nazionali intendono porre con urgenza alcune problematiche interpretative della L.92/2012, relative ai requisiti di accesso e al calcolo della Mini Aspi.
Iniziamo dai problemi riscontrati con la MiniAspi 2012:
in base ad interpretazioni fornite dall’INPS, si è prodotto per alcuni lavoratori saltuari dello spettacolo, del cinema e della televisione l’effetto di abbattere ben oltre il 20% atteso (anche fino al 90%) l’importo dell’indennità relativa al 2012, rispetto a quanto percepito negli anni precedenti, con lo stesso numero di giornate lavorate e con le stesse retribuzioni.
A parità di giornate lavorate nel 2012, in funzione della mera distribuzione temporale di queste, i trattamenti tra lavoratori risultano differenziati in modo abnorme. Si è verificata infatti la penalizzazione di coloro che hanno lavorato una o due giornate nella settimana, considerata interamente lavorata, anche se non ha raggiunto il minimale contributivo, rispetto a coloro che hanno lavorato per periodi più continuativi.
Ai fini della durata della prestazione (e quindi del suo importo complessivo) era stata intravista una strada possibile di recupero del problema nella circ. INPS n. 37 del 14/03/2013 al punto 2.
Esso tuttavia è formulato in modo da permettere il recupero dei periodi che, nei dodici mesi precedenti la fine dell’ultimo rapporto di lavoro, non abbiano dato luogo a una concreta erogazione della precedente indennità. Ciò solo nel caso di una precedente indennità MiniAspi non interamente fruita perché interrotta per rioccupazione del beneficiario.
Manca un meccanismo di raccordo con il 2012 (anno nel quale la MiniAspi non poteva essere interrotta poiché è stata erogata in un’unica soluzione, come in precedenza l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti). Inoltre il riferimento ai 12 mesi precedenti la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (come periodo al cui interno si possono recuperare i periodi di cui sopra) esclude dal recupero tutte le settimane antecedenti la domanda di MiniAspi 2013 (per cui nella migliore delle ipotesi gennaio, febbraio, marzo 2012, ma potrebbe escludere quasi tutto il 2012).
Occorre quindi sanare al più presto questa iniquità, che, ne siamo certi, non è dipesa dalla volontà del legislatore né da quella dell’interprete.
Esaminiamo adesso la Mini Aspi 2013 e seguenti anni, sotto i profili dei requisiti, della durata e del meccanismo di calcolo.
Tra i requisiti è previsto quello di far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione ( e qui le settimane sono considerate tali se raggiungono il minimale settimanale).
Lo stesso può dirsi per la durata, che è pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti, purché raggiungano il minimale settimanale.
Invece per il calcolo dell’importo mensile valgono gli stessi criteri dell’Aspi, rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi due anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale (quindi con un divisore più alto e una retribuzione media più bassa) moltiplicata per 4,33.
Sembra pertanto che questa interpretazione (circ. INPS n.142 del 18/12/2012) fornisca due diversi significati (settimana= raggiungimento del minimale settimanale oppure settimana =indipendentemente dalla verifica del minimale) a ciò che il legislatore ha definito sempre “settimane di contribuzione” L.92/2012 art. 2 c.6, 20 e 21.
Ciò indubbiamente origina un’ulteriore restrizione e sperequazione della prestazione che i lavoratori saltuari possono arrivare a percepire, a parità di giornate di lavoro con coloro che abbiano lavorato per periodi più continuativi.
Le scriventi ritengono pertanto necessario che si pervenga ad una interpretazione univoca del concetto di “settimana di contribuzione”, tale da consentire ai lavoratori saltuari certezza del diritto e condizioni comparabili con gli altri lavoratori.
Su questi argomenti si richiede un incontro urgente.
Distinti saluti.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
SLC-CGIL FISTeL- CISL UILCOM-UIL