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Produzione culturale

Le Segreterie Nazionali di Fistel Cisl, Slc Cgil, Uilcom Uil, Fials Cisal, nella giornata del 1° marzo si sono incontrate presso l’Agis con la delegazione dell’Anfols per concordare le proposte per la rimozione dei rilievi posti al CCNL, sottoscritto in data 2014, dal Ministero Economia e Finanza, che comunque sono vincolate alla successiva validazione da parte dei Ministeri interessati e dalla Corte dei Conti.

Nel merito si sono affrontati i seguenti argomenti del CCNL:

- Ridefinizione dell’art. 47 bis (Valorizzazione nazionale II livello di contrattazione aziendale;
- Ridefinizione art. 21 (Trattamento malattia) ai sensi della legge 112/2013.

Per quanto attiene al primo punto (art. 47 bis), rispetto ai rilievi ministeriali, si è ritenuto di esplicare in modo più chiaro la sua modalità applicativa, salvaguardando i contenuti degli accordi aziendali in essere, modificando il riferimento contrattuale alla contrattazione del 31/12/2013, sostituendo con “accordi in essere” (per evitare ricadute negative sui piani di risanamento) e, dal punto di vista economico, chiarendo che il passaggio di quote della contrattazione aziendale in ACF e EAC deve avvenire escludendo decurtazioni per il lavoratore e costi aggiuntivi per la Fondazione Lirica, ovvero che gli elementi economici incideranno anche per tutti gli istituti (TFR, 13°, 14°) qualora già previsti dall’accordo aziendale.
Per quanto riguarda la malattia, per rispondere ai rilievi ministeriali e alle disposizioni legislative, si sono stabilite le modalità di retribuzione per i primi dieci giorni di malattia, definendo che cosa si intende per trattamento economico fondamentale e trattamento accessorio. Anche in questo caso abbiamo ottenuto un dato migliorativo definendo che nel trattamento fondamentale entrino la paga base, la contingenza, gli scatti di anzianità, l’EDR EAR, ACF e EAC.

Si è inoltre convenuto che il CCNL, una volta validato, scadrà al 31/12/2019.

Nell’incontro abbiamo anche sottoscritto due accordi:

- Trattamento malattia;
- Tempi determinati.

Per il primo argomento l’accordo ricalca l’articolo contrattuale. L’accordo cessa con la validazione del CCNL, perché sostituito dal relativo articolo del CCNL.
Per il secondo argomento si è convenuto di estendere i 72 mesi, di cui all’accordo nazionale del 4/12/2012, al termine massimo del 31/12/2019, solo nei casi in cui i lavoratori amministrativi hanno raggiunto il limite di 72 mesi, previo accordo aziendale. Abbiamo inoltre chiesto che l’anzianità e la qualifica vengano considerati ai fini della stabilizzazione. Tutti gli accordi nazionali di estensione del limite dei 36 mesi cesseranno il loro valore alla scadenza del CCNL.

Abbiamo inoltre concordato di avviare da subito la trattativa di rinnovo del CCNL, partendo dal mercato del lavoro.

LE SEGRETERIE NAZIONALI SLC-CGIL FISTeL-CISL UILCOM-UIL FIALS-CISAL

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