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Produzione culturale

Ormai è universalmente riconosciuto il ruolo sociale della pratica sportiva e il suo contributo albenessere psicofisico delle persone, ma in questi anni poco o nulla ho riscontrato sul fronte del riconoscimentodei diritti di chi per lo sport lavora. In generale sport, attività motoria e attività ludica, sono ormai considerati quali forme di benessere, salute, esercizio fisico, competizione turismo e business.
Nel mondo sportivo oltre un milione di addetti operano e svolgono funzioni con varie modalità e riconoscimento economico, e di questi, solopoche decine di migliaia godono dello status riconosciuto di lavoratore.
Il settore dello sport è un settore che, attraverso il ricorso a forme di volontariato, nasconde precarietà, lavoro sommerso e qualche volta anche lavoro sotto forma di assoluta gratuità.
Un settore con diversi trattamenti economici, con una legge di riferimento, cioè la legge 91/81 che segna una netta demarcazione tra il lavoro professionistico e quello dilettantistico,un settore che, a parte questa legge, ha poche regole precise, frutto di una legislazione carente a cui fanno riferimento gli articoli 2094 e 2222 del codice civile,ai quali si richiamano i contratti cosiddetti di lavoro sportivo, quelli cioè che prevedono, in base all’articolo 67 comma 1, lettera m del TUIR, il solo rimborso delle spese, cioè il compenso sportivo.
Storicamente e sino al 2015, il settore era caratterizzato da una disciplina contrattuale che si occupava quasi solo ed esclusivamente di regolamentare il lavoro organizzativo relativo alla gestione degli impianti sportivi. La capacità delle organizzazioni sindacali, insieme a quelle dei gestori più attenti è stata quella di organizzare, tutelare, disciplinare e rappresentare, attraverso l’accordo contrattuale 2015/2018, un settore così variegato e complesso come quello dei lavoratori degli impianti sportivi e delle attività sportive.
Oggi, rispetto ad altri comparti che hanno vissuto momenti di discontinuità temporale contrattuale, il settore dei lavoratori degli impianti sportivi è al secondo rinnovo contrattuale di categoria e nel settore, sembra esserci una corsa tra sindacati confederali e non ad anticipare i tempi della contrattazione.Prova ne è il fatto che in questi giorni una parte dei gestori e i sindacati autonomi, hanno siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro che, come il precedente accordo ha una validità triennale, cioè dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2022, e contiene molti istituti che riprendono completamente quanto normato nel contratto precedente, mentre le sigle confederali, insieme alle altre sigle rappresentative dei gestori, si apprestano ad approvare un contratto che, sulla base di questo, definisca meglio alcuni istituti.
La novità assoluta di questo accordo è quella dell’inserimento,tra le figure del personale, della figura del “collaboratore sportivo”. Si tratta di un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal diritto civile, ma creato e riconosciuto dalle parti. In base al contratto, le società (che nell’accordovengono definite aziende), non hanno nessun obbligo di iscrizione alla previdenza per i collaboratori i quali, volontariamente, possono aderire all’assistenza sanitaria integrativa attraverso modalità che saranno stabilite in seguito dall’Ente bilaterale (istituto già previsto nel precedente accordo contrattuale).
Il contratto prevede, sì, la figura del collaboratore sportivo ma non interviene sulla parte finanziaria ed economica del lavoratore, infatti continua a trovare applicazione l’art. 67 comma 1 lettera m del TUIR. Le parti non intervengono nemmeno a disciplinare la possibilità di stabilire unitariamente il costo di un’ora di lavoro uguale per tutti, ed il lavoratore “collaboratore sportivo” potrebbe avere più contratti di lavoro con più società ed essere pagato in ognuna con tariffe orarie diverse, svolgendo le stesse attività in luoghi differenti.
Questo sarebbe un primo ed importante passo per migliorare la situazione occupazionale nel mondo dello sport.
Al CONI è riconosciuto ed è affidato il compito, confermato con la legge di stabilità 2018, di
definire e disciplinare il riconoscimento delle società e delle tipologie sportive e di identificare lefunzioni con cui si caratterizzano le attività svolte in ambito sportivo.
Le federazioni adotteranno dei regolamenti e ognuna stabilirà i tipi di lavoro in base al tipo di attività sportiva praticata.
Avendo avuto la possibilità di leggere la piattaforma che una parte dei gestori sta concludendo con i sindacati confederali, ho notato l’ambizione della parte sindacale, di aumentare i minimi tabellari, di normare e dare diritti a tutto il mondo delle collaborazioni che oggi è praticamente fuori dalle tutele della legislazione del lavoro. Dalla bozza contrattuale dei sindacati confederali emerge la volontà di occuparsi di una previdenza integrativa che permetta anche a chi ha prestazioni di sola attività di collaborazione, l'adesione alla forma di previdenza integrativa. Nella proposta è prevista inoltre, la possibilità di incrementare, accanto al contributo del collaboratore sportivo, il contributo per la previdenza integrativa a carico dell’azienda fino al 1,5% della retribuzione, cioè,nel caso del collaboratore sportivo, del compenso.
Il lavoro sportivo ha oggi una netta prevalenza di trattamenti configurati come collaborazione sportiva che si rifanno all’articolo 2094 del codice civile. Nel settoresono molto diffuse anche le prestazioni d’opera effettuate dai professionisti titolari di partita iva che si rifanno all’articolo 2222 del codice civile. Ad entrambi questi lavoratori vengono riconosciuti i compensi sportivi.
Da una lettura della proposta dei sindacati confederali emerge il bisogno di una maggiore
regolamentazione dei diritti e delle tutele di questi lavoratori, ad esempio, attraverso possibili criteri per una stabilizzazione, indicando un compenso minimo ed equo e prevedendo, come dicevo, l’assistenza sanitaria integrativa.
La moltiplicazione delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comporta, a mio avviso, la frantumazione di entrambe le rappresentanze e, quando questo avviene, produce l’effetto, come in questo caso, della coesistenza di contratti diversi per lo stesso settore, con conseguente sovrapposizione dei contratti e indebolimento della categoria dei lavoratori.
Così anche per i lavoratori dello sport, come per altri settori, con la stipula di questo accordo ci troviamo difronte a più contratti nazionali. Tale situazione genera un conflitto di priorità su quale deve essere il contratto di riferimento. Le aziende sportive hanno così la possibilità di scelta che presumo sarà collocata sul contratto meno oneroso e con minori diritti. Ma mi chiedo chi può e deve davvero rappresentare le aziende e i lavoratori? Per dirimere la titolarità di chi può stipulare accordi vi è sempre più la necessità di arrivare al riconoscimento legislativo della rappresentanza del lavoro.
Tutto questo interessa da vicino i laureati in scienze motorieche spesso, sui luoghi di lavoro, vedono il riconoscimento di personale non laureato che ha frequentato qualche settimana di corsi presso il CONI. Anche questo deve essere tenuto presente nel contratto dei confederali: non si può mettere a confronto un laureato che ha studiato per 5 anni con un corsista di qualche settimana che prende un titolo. Questo è un sintomo di debolezza per i nostri laureati che va rivisto e discusso e che da sempre rende debole la loro forza contrattuale quando entrano nel mondo del lavoro.
Certamente il laureato in scienze motorie deve continuamente aggiornarsi dopo la laurea perché è lo stesso sviluppo del mondo dello sport, delle tecniche e delle attrezzature che lo richiede, ma per questo a Bologna esiste la Fondazione C Rizzoli per le Scienze motorie che da anni provvede ad accompagnarli nella formazione e a non lasciarli mai soli.

Bologna, 24 luglio 2019

Contributo del Prof. Giovanni Paruto
Consigliere di Amministrazione Fondazione C. Rizzoli per le Scienze motorie

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