COMUNICATO
CHIARIMENTI SUL CCNL
I TURNI
L’art. 7 del CCNL prevede che un turno di doppiaggio si svolga su 3 ore di prestazione continua. Su questo assunto vengono di conseguenza articolati i parametri di produttività e le tabelle economiche concordate per tutte le figure professionali coinvolte nelle prestazioni in sala. Quindi i relativi compensi previsti sono legati alla prestazione del turno per come esso è definito contrattualmente. Non sono previste deroghe.
Ne consegue che i turni sono di tre al giorno (per una prestazione complessiva di 9 ore) inframezzati da pause obbligatorie per legge (dlgs 66/03). A questi si può aggiungere 1 solo turno, definito straordinario, sempre di 3 ore per una prestazione complessiva giornaliera di 12 ore. Bisogna tener conto che il riposo di legge previsto tra una prestazione giornaliera e la successiva deve essere di almeno 11 ore. Quindi 4 turni da 3 ore più 11 ore di riposo lasciano una sola ora libera, normalmente utilizzata per gli spostamenti. Tempo per un altro turno non c’è.
E non è possibile, senza un intervento di modifica al CCNL, effettuare turni minori di 3 ore, perché andrebbero ricontrattate le tabelle economiche di cui sopra e ridefiniti i parametri di produttività.
Chi volesse obiettare che la legge sugli orari citata si riferisce agli orari individuali, potrà forse considerare che se è pur noto che taluni attori non lavorano su tutti i turni, altre figure professionali, è altrettanto noto, sono strutturalmente obbligate alla prestazione complessiva.
Confidiamo che quanto sopra esposto possa definitivamente motivare perché le scriventi OO.SS. affermano che il CCNL non contempla il turno di mezzogiorno: sarebbe un turno di durata non prevista e, di conseguenza, non normato anche sotto il profilo economico. Inoltre, se andasse a sommarsi ai 4 turni eccederebbe dalla prestazione massima giornaliera prevista dalla legge.
Le Segreterie Nazionali
Slc Cgil Fistel Cisl