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Produzione culturale

TROUPES-FESTIVITA’ DI FERRAGOSTO 2020

L’interruzione della lavorazione per la pausa estiva coincidente con le festività ferragostane (15 e 16 agosto) prevede il pagamento delle suddette festività.

Ricordiamo ai lavoratori che laddove vengano stipulati due contratti, uno con termine prima del 15 agosto, il secondo con ripresa dopo tale data, se sussistono le seguenti caratteristiche:

-stessa società di produzione

-stesso prodotto

-in sostanza stesso rapporto di lavoro

si può richiedere il pagamento delle festività del 15 e 16 agosto.

La stipula di contratti a tempo determinato conclusi precedentemente e immediatamente rinnovati dopo ferragosto, sono solo un maldestro tentativo contra legem e fraudolento nei confronti del lavoratore per tentare di non corrispondere il dovuto, quindi nulli (vanno considerati come un solo contratto con interruzione). Il pagamento non è dovuto solo ai lavoratori che effettivamente concludano il rapporto di subordinazione prima delle festività.

La particolare coincidenza quest’anno delle festività con il week-end va così interpretata:

Nulla quaestio per il 16 agosto, S. Rocco, riconosciuto festività all’art. 9 parte comune del CCNL Troupes perché Patrono del Cinema, per cui soggetto a quanto previsto dalla L. 90/54 cadendo di domenica: il pagamento è dovuto (“ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”).

Fuori discussione anche il pagamento della maggiorazione relativa al 15 agosto, cadente di sabato, se lavorato.

Per il pagamento del 15 agosto, qualora non lavorato, alcune produzioni opporranno il contenuto di un interpello proposto dall’APT in data 20.2.2006, da noi sempre contestato perché mal formulata la domanda al Ministero: comunque, tale interpello determina che per le festività coincidenti con il sabato non lavorato non sussiste alcun obbligo di legge che ne preveda la retribuzione, rimandando alla facoltà in via contrattuale di prevedere un trattamento uguale a quello previsto per legge per la domenica.

Ebbene, pur se non esplicitato contrattualmente, noi desumiamo l’adozione di tale trattamento dalle seguenti diciture del CCNL:

Art. 1 p. specifica “A” 2° co.

“Il sesto giorno, anche in caso di prestazione settimanale su cinque giorni, viene considerato giornata lavorativa a tutti gli effetti contrattuali e di legge” (la contribuzione settimanale si estende infatti a 6 giorni)

Art. 2 p. specifica “A” 2° co.

“….. I lavoratori sono tenuti a dare, una prestazione straordinaria nella misura di 7 ore settimanali..”(eccedenza di lavoro settimanale che abbiamo sempre concesso per “anticipare” nei cinque giorni la prestazione del sesto giorno, quindi il sabato è sempre prestato).

Siamo pertanto ad affermare che anche la festività del 15 agosto di quest’anno va retribuita, seppur cadente di sabato, anche se non lavorata.
Restiamo a disposizione per eventuali interventi a chiarimento.

Buon Ferragosto a tutti.

Slc - Cgil
Area Produzione Culturale
Il Coordinatore Nazionale Troupes

Umberto Carretti

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