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Produzione culturale

INDENNITÀ ̀ ONNICOMPRESIVA criteri e modalità di erogazione

I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità onnicomprensiva spettante ai lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione Ex Enpals, sono contenuti nella Circolare Inps n.125 28/10/2020. Tale indennità è stata introdotta dal Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

LAVORATORI INTERMITTENTI

È riconosciuta ai lavoratori intermittenti un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro (Decreto n.104/2020, articolo 9, comma 2, alla lettera b).

Tale indennità è riconosciuta sia ai lavoratori intermittenti titolari di contratto che prevede l’obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia ai lavoratori intermittenti titolari di rapporto di lavoro senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Requisiti. Per accedere a tale indennità i lavoratori intermittenti devono:

 aver svolto la prestazione lavorativa (con uno o più contratti di tipo intermittente) per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

 non avere in essere, oltre al contratto intermittente, un altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 3, articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020);

 non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

L’indennità onnicomprensiva non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (sia autonomi, sia dipendenti a tempo determinato iscritti alla gestione Ex Enpals)

È riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro (Decreto n.104/2020, articolo 9, comma 4).

Requisiti. Possono accedere all’indennità onnicomprensiva sia:

 i lavoratori dello spettacolo che hanno accreditati 30 contributi giornalieri nell'anno 2019 presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro (articolo 38 del decreto-legge Cura Italia 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020),

 i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno accreditati almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro (decreto-legge Rilancio Italia 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

Nota bene: per accedere all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori dello spettacolo:

 non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente data del 15 agosto 2020 (quindi è compatibile con il lavoro autonomo);.

 non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020).

L’indennità onnicomprensiva non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare.

INCOMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ TRA L’INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA E LE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

L’indennità onnicomprensiva non è cumulabile con:

 l’indennità a favore dei lavoratori sportivi.

 le altre indennità e con quella per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
L’indennità onnicomprensiva è incompatibile con:

 pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa,

 reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’indennità appartenga a un nucleo familiare già percettori del Reddito di cittadinanza il cui ammontare è inferiore a quello dell’indennità COVID-19, si ha diritto a un’integrazione fino all’ammontare della stessa indennità.

 Reddito di emergenza (articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020) per il quale l’articolo 23 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto l’erogazione – a domanda - di una ulteriore mensilità.

L’indennità onnicomprensiva è cumulabile con:

 l'assegno ordinario di invalidità,

 l’indennità di disoccupazione NASpI,

 erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali,

 premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,

 premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

 prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

CHI DEVE FARE DOMANDA

Non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive tutte le categorie di lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Ex Enpas che hanno già beneficiato delle indennità COVID-19 previste dal decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 previste dal decreto Rilancio Italia.

Per loro, l’indennità onnicomprensiva verrà infatti erogata dall’INPS (verificati i requisiti) secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 del decreto Cura Italia e del decreto Rilancio Italia.

Devono presentare domanda entro il 13 novembre i lavoratori che non hanno mai presentato domanda per le precedenti indennità COVID-19 (Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio Italia) o a cui è stata respinta.

A chi presentare la domanda per accedere all’indennità onnicomprensiva

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità onnicomprensiva devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica.

ATTENZIONE: avverso i provvedimenti adottati dall’INPS è possibile solo proporre azione giudiziaria e non un ricorso amministrativo.

Poiché sappiamo che molti lavoratori hanno ancora posizioni incerte (domande respinte/accettate in attesa di pagamento/domande errate e percepite, ecc.) invitiamo tutti i lavoratori, per evitare errori che possono precludere l’accesso a tale indennità, di rivolgersi alle sedi territoriali del Patronato Inca-Cgil (www.inca.it).

Roma 2 novembre 2020

SLC CGIL Nazionale
Marilisa Monaco (dipartimento Produzione Culturale)

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