Roma, 2 novembre 2020
COMUNICATO CINE-AUDIOVISIVO APPLICAZIONE PROTOCOLLO
A fronte della situazione allarmante su alcuni set, in considerazione del preoccupante dato nazionale, ritenendo che alcuni comportamenti tenuti sui set non abbiano tenuto conto delle previsioni del protocollo sanitario del cine-audiovisivo, riteniamo necessario e urgente ricordare dette previsioni per ottenerne l’applicazione omogenea e consapevole mediante l’esposizione dei seguenti estratti. L’invito per tutti è di prendere visione completa di tutto il protocollo.
Riportiamo di seguito un estratto, a partire dalla definizione di contatto stretto.
Il presente Protocollo, in tutte le sue parti fa riferimento alla definizione di “contatto stretto” del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC):
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
6. Esecuzione tamponi
La valutazione circa l’opportunità di eseguire tamponi, con oneri a carico del datore di lavoro, per SARS-COV2 va riservata unicamente al medico competente e deve seguire le indicazioni ministeriali e rilasciate dall’ISS. In generale, l’esecuzione dei tamponi va riservata al personale che:
• Abbia avuto contatto stretto (vedi definizione di cui sopra) negli ultimi 14 giorni con persona con COVID-19.
• Abbia avuto contatto stretto negli ultimi 14 giorni con persona con sintomi compatibili con COVID-19 che non abbia eseguito tampone per SARS-COV2.
• Abbia contratto infezione da COVID-19 documentata tramite tampone e non abbia conferma laboratoristica di avvenuta guarigione (negatività tampone per SARS-COV2 ripetuto a distanza di 24 ore).
• Presenti o abbia presentato negli ultimi 14 giorni sintomi compatibili con COVID-19 e non abbia documentazione di negatività tampone per SARS-COV2.
10. Procedura da seguire in caso di sintomaticità o positività al tampone di un membro del personale
• La presenza di sintomi compatibili con COVID-19 (febbre, tosse o sintomi simil-influenzali) in un membro del personale deve portare a:
• precludere l’accesso agli ambienti di lavoro alla persona stessa;
• e secondo le procedure disposte dall’autorità sanitaria, esecuzione di tampone per SARS-COV2 e isolamento della persona con sintomi in attesa del risultato del tampone.
La positività al tampone per SARS-COV2 in un membro del personale deve portare a:
• precludere l’accesso agli ambienti di lavoro alla persona stessa;
• isolamento fiduciario;
• esecuzione tampone in tutti i contatti stretti (vedi sopra definizione);
• precludere l’accesso agli ambienti di lavoro ai contatti stretti in attesa del risultato del tampone;
• sanificazione degli uffici e di tutti gli ambienti di lavoro indoor;
• il reintegro sarà possibile alla guarigione (negatività tampone per SARS-COV2 ripetuto a distanza di 24 ore);
• qualora un membro del personale sia un contatto stretto (contatto con persona positiva COVID19 negli ultimi 14 giorni) è opportuno:
o precludere l’accesso agli ambienti di lavoro alla persona stessa;
o esecuzione di tampone per SARS-COV2 e isolamento.
11. Medico competente aziendale
Oltre agli obblighi già previsti dal d.lgs. n. 81/2008, il medico competente aziendale, di concerto con il ‘Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione’, esercita le seguenti funzioni:
• Contribuire alla definizione dei contenuti dell’attività formativa di cui alla premessa, che sarà a cura del Preposto Covid;
• Contribuire alla definizione delle procedure di prevenzione e protezione da adottare (ad es. distanziamento, norme di igiene, utilizzo dei DPI) ed alla relativa informativa ai lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda, attività che saranno a cura del Preposto Covid;
• Individuare i protocolli di gestione dei casi sintomatici o positivi per COVID-19;
• Autorizzare il reintegro sul posto di lavoro del personale con sintomatologia compatibile con COVID-19 o con pregressa infezione COVID-19 (assenza prolungata);
• Effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale in riferimento ai lavoratori “fragili”.
10. Strumenti per il trucco e l’acconciatura, microfoni, materiali di scena e props.
Al fine di limitare il rischio di trasmissione dell’infezione è necessario che gli strumenti utilizzati per truccare, pettinare e microfonare gli attori siano monouso oppure a uso esclusivo dei singoli componenti del cast oppure igienizzati dopo ogni utilizzo e a fine giornata.
11. Disposizioni specifiche per il cast
Gli attori in scena che non possono operare nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dal Governo e dalle Autorità Sanitarie, come riportate nel DVR valutato e approvato preventivamente dal medico competente, prima dell’inizio delle riprese, in base alla specificità del progetto e/o delle caratteristiche delle scene, verranno sottoposti - a cura del datore di lavoro che ne sopporta gli oneri - e per il tramite del medico competente, ai seguenti accertamenti:
- Ricerca del RNA virale (tampone o altro test rapido validato) nelle ventiquattro ore prima dell’inizio delle riprese. Il tampone o altro test rapido validato verrà ripetuto ogni sette giorni a tutti gli attori per cui sono previsti contatti ravvicinati in scena.
Gli attori in scena si impegnano a rispettare responsabilmente ogni disposizione relativa al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e fuori da questi.
12. Interazioni attori e personale
• Gli attori dovranno disporre di un camerino o di uno spazio adeguato, a uso esclusivo, da utilizzare nelle pause di lavorazione e come spogliatoio. Tale spazio sarà igienizzato ogni volta che verrà destinato a un attore differente.
• Gli attori dovranno utilizzare mascherine adeguate quando non in scena, oppure non impegnati in attività di trucco o acconciatura.
• Gli attori in scena e i membri della troupe dovranno mantenere le distanze di sicurezza durante la recitazione. Tali distanze dovranno essere mantenute anche tra gli attori stessi, ove possibile.
13. Generici sul set
Le scene che prevedono l’utilizzo dei generici, qualora anch’essi impossibilitati all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dovranno essere ridotte al minimo indispensabile.
Nelle scene in cui l’utilizzo di generici è imprescindibile, saranno adottate tutte le precauzioni:
• Ove possibile, devono recarsi sul set già pronti per le riprese, senza interazione con i reparti costumi, trucco, acconciatura.
• Quando in scena, la distanza di sicurezza tra i generici, tra i generici e gli attori, tra i generici e la troupe dovrà sempre essere rispettata, ove possibile.
• Qualora fossero previste scene in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza tra i generici, oppure tra i generici ed il cast, verranno sottoposti agli accertamenti di cui al precedente punto 11.
• Quando non in scena, essi dovranno rispettare lo stesso protocollo di sicurezza del personale della troupe.
Ricordiamo che il protocollo è stato condiviso con tutte le associazioni datoriali e validato dai Ministeri del Lavoro, della Salute, dei Beni Culturali e dall’INAIL. Pertanto, la mancata osservanza delle sue previsioni è da considerare inadempienza contrattuale.
Abbiamo avviato, inoltre, le ispezioni dei RLST che, in assenza di RLS, si attiveranno per la verifica dell’applicazione di DVR e del Protocollo, nell’intento di mettere ordine ad una situazione confusa, in un momento in cui non ci possiamo permettere confusione.
Ricordiamo che il protocollo non può violare disposizioni di legge, ma può prevedere tutele maggiori. Quindi, laddove il protocollo prevedesse misure più stringenti di quelle previste dalle norme di legge, quelle misure saranno da applicare e non quelle previste per altri ambiti lavorativi
Richiediamo, inoltre, una ripresa dei lavori del tavolo bilaterale che ha definito la bozza del protocollo per condividere i previsti aggiornamenti.
Consideriamo necessario prevedere maggiori restrizioni, dato l’innalzamento della curva dei contagi, una normativa più chiara sul comportamento del Covid Manager, una normativa più chiara sugli adempimenti in caso di contagio, estesa all’attivazione delle procedure di tutela sanitaria ed economica previste per legge.
Le Segreterie Nazionali
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