INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA
Decreto legge 14 Agosto 2020
Anche i lavoratori dello spettacolo con contratto in essere alla data del 15 agosto, hanno diritto all’indennità onnicomprensiva prevista dal Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Come da noi chiesto, finalmente, l’Inps con una nota ufficiale inviata a tutte le sue sedi territoriali (Comunicazione numero 004329 del 18/11/2020 15.48.06) chiarisce che i lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità onnicomprensiva di 1000 euro anche se coperti da un contratto dipendete alla data del 15 agosto.
Nella comunicazione ufficiale dell’Istituto si legge: “L’istruttoria automatizzata è stata realizzata ponendo come data di osservazione per il controllo della titolarità del rapporto di lavoro dipendente il 15 agosto 2020, tuttavia si rappresenta che a seguito di precisazioni fornite dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note 11561 del 12 novembre 2020 e 11715 del 16 novembre 2020, si chiarisce che tale data deve essere più correttamente impostata al 19 maggio, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’art. 84 del decreto legge 34/2020, convertito con legge 126/2020. Pertanto tutte le richieste di riesame che perverranno a Codeste Strutture territoriali avverso la reiezione delle domande in oggetto con motivazione “LAV_DIP” dovranno essere istruite secondo le indicazioni sopra fornite. “ L’incompatibilità con l’erogazione dell’indennità onnicompresiva di Agosto è, ora, determinata da un contratto di lavoro dipendente in essere alla data del 19 maggio. Non sfugge che questa è stata la soluzione possibile e immediatamente praticabile per correggere una svista del Decreto che creava una inaccettabile discriminazione. Resta ferma la nostra convinzione di svincolare l’erogazione di futuri sostegni a una precisa data di copertura contrattuale perchè, è ormai evidente a tutti, che questo criterio è privo di senso in un mondo dove insistono contratti molto brevi anche se di lavoro dipendente e che, quindi, non offrono ai lavoratori interessati una sicurezza economica tale da determinare la loro esclusione dai sostegni Covid. Intanto, questo è davvero un risultato importante dovuto alle numerose segnalazioni e pressioni che la nostra struttura, Slc Cgil, ha ripetutamente fatto, formalmente e informalmente, a parlamentari e dirigenti Inps.
Roma 19 novembre 2020
SLC CGIL NAZIONALE