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Produzione culturale

Le indennità Covid 19

LAVORATORI SPETTACOLO 

Dal Decreto Cura Italia al Decreto Ristori bis

1) DECRETO CURA ITALIA

Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27

A chi spetta l’indennità di marzo di 600 euro

Art. 38 Ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Ex Enpals con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è stata riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto (17/3/2020).

Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di trattamento pensionistico.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il termine per presentare domanda relativa al Bonus di marzo è stato chiuso il 2 giugno 2020 (dopo 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio). Art. 44 Ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta un’indennità di 600 euro per il mese di marzo (decreto del Ministero del Lavoro e del Mef n. 20 del 30 aprile 2020). La circolare INPS del 29/5/2020 n. 67 chiarisce che il requisito delle 30 giornate deve essere maturato con uno o più contratti intermittenti e che spetta sia ai lavoratori intermittenti con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia ai lavoratori intermittenti senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità. Non hanno diritto all'indennità i lavoratori intermittenti titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di trattamento pensionistico. Tale indennità non è cumulabile con altre indennità previste dal medesimo decreto (DL 18 del 17 marzo 2020). Tale indennità non è compatibile con i trattamenti di cassa in deroga o FIS. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il termine per presentare domanda relativa al Bonus di marzo per i lavoratori intermittenti è stato chiuso il 30 agosto 2020.

2) DECRETO RILANCIO Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio n. 77

A chi spettano le indennità di aprile e maggio

Art. 84

I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo ex Enpals hanno diritto a un’indennità di 600 euro, per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, se in possesso dei seguenti requisiti:

- 30 contributi giornalieri accrediti nell’anno 2019 presso l’Ex Enpals, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro (stessi requisiti definiti dal DL 18 per l’indennità di marzo).

- 7 contributi giornalieri accreditati presso l’Enpals, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Non hanno diritto alle indennità di aprile e maggio i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio) e i titolari di pensione. Le due indennità non concorrono alla formazione del reddito. I precettori di reddito di cittadinanza con importo inferiore a quello dell’indennità, percepiscono l’indennità, che integra il beneficio del R.d.C., fino al raggiungimento dell’ammontare dell’indennità dovuta per ciascuna mensilità.

Lavoratori spettacolo intermittenti

E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori intermittenti che nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente (sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità) abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Le due indennità di marzo e aprile possono essere richieste anche con i requisiti dei lavoratori dello spettacolo (30 giornate/50.000 euro e 7 giornate/35.000 euro nel 2019), se il lavoratore non è beneficiario di trattamento di integrazione salariale.

Nota Bene: l’INPS ha chiarito che hanno diritto ai due Bonus di aprile e maggio Bonus i lavoratori intermittenti che percepiscono il sostegno al reddito erogato dal FIS (Fondo di integrazione salariale), se hanno il requisito delle 30 giornate maturate dal 1/1/2019 al 31/1/2020.

Non possono accedere alle indennità di aprile e maggio i lavoratori intermittenti titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.

Le indennità tra di loro non sono compatibili, ma sono invece compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione (Naspi e Dis-coll), con erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, con le prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher L. 21 giugno 2017 n. 96) e con premi e sussidi per fini di studio, addestramento professionale o conseguiti per attività sportiva dilettantistica.

Sono altresì cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Per gli intermittenti le indennità di aprile e maggio sono cumulabili con quella di marzo (art. 44 DL 18).

Il termine per presentare domanda relativa al Bonus di marzo è stato chiuso il 30 agosto 2020. 3) DECRETO AGOSTO Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020 n. 126 A chi spetta l’indennità omnicomprensiva di 1.000 euro Art. 9 Ai lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals spetta un’indennità omnicomprensiva di 1.000 se hanno i seguenti requisiti:

- 30 contributi giornalieri accreditati nell’anno 2019 presso l’Enpals, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro (stessi requisiti definiti dal DL 18 per l’indennità di marzo).

- almeno 7 contributi giornalieri accreditati presso l’Enpals, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per accedere all’indennità onnicomprensiva è necessario non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (inizialmente era prevista la data del 15 agosto) o non essere titolari di pensione.

L’indennità onnicomprensiva non costituisce reddito.

Lavoratori intermittenti

E’ riconosciuta ai lavoratori intermittenti un’indennità omnicomprensiva di 1.000 euro se in possesso dei seguenti requisiti:

- aver svolto, con uno o più contratti intermittenti, almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L’indennità spetta sia ai lavoratori con rapporto di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Non hanno diritto all’indennità i titolari di un altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quelli titolari di un trattamento pensionistico diretto. Le indennità non sono tra di loro cumulabili.

L’indennità onnicomprensiva non è cumulabile con l’indennità dei collaboratori sportivi. I percettori del reddito di cittadinanza, di importo inferiore a quello dell’indennità, percepiranno una integrazione fino a concorrere i 1.000 euro.

L’indennità onnicomprensiva non è compatibile con il reddito di emergenza (REM), anche nel caso venga percepito da un altro componente il nucleo familiare. L’indennità onnicomprensiva è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, con l’indennità di disoccupazione (Naspi, Dis coll), con erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali, premi e sussidi ai fini di studio o di addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica o con le prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher L. 21 giugno 201, n.96).

Avverso i provvedimenti adottati dall’INPS non è possibile attivare un ricorso amministrativo, ma solo un’azione giudiziaria.

Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 13 novembre 2020.

4) DECRETO RISTORI Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (non ancora convertito in legge) A chi spetta l’indennità omnicomprensiva di 1.000 euro Art. 15 Lavoratori dello spettacolo Il decreto Ristori amplia la platea dei lavoratori dello spettacolo che hanno diritto al Bonus. Infatti, allunga l’arco temporale entro cui calcolare i contributi versati. Hanno, così, diritto al bonus Ristori, tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla Gestione Ex Enpals in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto), con un reddito pari o inferiore a 35 mila euro; - almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto) con un reddito pari o inferiore a 50 mila euro. Non accedono all’indennità i titolari di pensione.

Lavoratori intermittenti.

Il decreto Ristori amplia la platea dei lavoratori intermittenti che hanno diritto al Bonus.

L’erogazione del bonus di 1.000 euro una tantum spetta, infatti, ai lavoratori intermittenti in possesso dei seguenti requisiti:

 abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

Non può accedere all’indennità chi è titolare di un ulteriore rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e chi è titolare di pensione. In attesa della circolare INPS, che definirà i casi di esclusione, il decreto precisa che le indennità non sono tra loro compatibili e cumulabili e non costituiscono reddito. La domanda di indennità deve essere presentata entro il 30 novembre.

E’possibile che l’INPS preveda l’automatismo per chi ha già ricevuto le precedenti indennità.

N.B. per quanto riguarda l’incompatibilità delle indennità del decreto Cura Italia, Rilancio e Agosto, è necessario verificare che il lavoratore alla data indicata abbia in essere un contratto di lavoro dipendente. Non c’è infatti incompatibilità con il lavoro autonomo e con la prestazione autonoma occasionale.

Roma 19 novembre 2020

A cura di Marilisa Monaco

SLC CGIL Nazionale, Dipartimento Produzione Culturale

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