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Produzione culturale

doDECRETO RISTORI

Indennità Covid-19 LAVORATORI SPETTACOLO

La Circolare Inps n. 137 chiarisce criteri e termini per l’erogazione dell’Indennità di 1000 euro prevista dal Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

A chi spetta l’indennità di 1000 euro

Art. 15

Lavoratori dello spettacolo

Il decreto Ristori amplia la platea dei lavoratori dello spettacolo che hanno diritto al Bonus. Infatti, allunga l’arco temporale entro cui calcolare i contributi versati.

Hanno, così, diritto al bonus Ristori, tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla Gestione Ex Enpals in possesso dei seguenti requisiti:

 - almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto), con un reddito pari o inferiore a 35 mila euro;

 - almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto) con un reddito pari o inferiore a 50 mila euro.

Non accedono all’indennità i titolari di pensione.

NOTA BENE: i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva (art. 9 del D.L. n. 104 del 2020) non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità ma sarà erogata in automatico dall’INPS secondo le modalità già indicate dai beneficiari medesimi e con cui è stato effettuato il pagamento della precedente indennità onnicomprensiva.

Lavoratori intermittenti

Il decreto Ristori amplia la platea dei lavoratori intermittenti che hanno diritto al Bonus. L’erogazione del bonus di 1.000 euro una tantum spetta, infatti, ai lavoratori intermittenti in possesso dei seguenti requisiti:

 abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente.

Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

L’indennità non spetta ai lavoratori intermittenti che alla data di presentazione della domanda hanno in essere un altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o sono titolari di trattamento pensionistico diretto.

Nota bene: detta indennità onnicomprensiva non concorre alla formazione del reddito.

Per tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Segreteria Nazionale SLC CGIL

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità 

Le indennità non sono tra di loro cumulabili.

Anche indennità Ristori, come quelle precedenti, non è cumulabile con l’indennità dei collaboratori sportivi.

I percettori del reddito di cittadinanza, di importo inferiore a quello dell’indennità, percepiranno una integrazione fino a concorrere i 1.000 euro.

L’indennità onnicomprensiva non è compatibile con il reddito di emergenza (REM), anche nel caso venga percepito da un altro componente il nucleo familiare.

L’indennità onnicomprensiva è compatibile e cumulabile con:

 l’assegno ordinario di invalidità,

 l’indennità di disoccupazione (Naspi, Dis coll),

 l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria,

 erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali,

 premi e sussidi ai fini di studio o di addestramento professionale,

 premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica,

 le prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher L. 21 giugno 201, n.96).

NOTA BENE: Avverso i provvedimenti adottati dall’INPS non è possibile attivare un ricorso amministrativo, ma solo un’azione giudiziaria.

Chi deve fare domanda per ottenere l’indennità Ristori

Devono presentare domanda tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di Agosto cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020 (punto 5 della circolare inps) I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Ex Enpals) che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di Agosto, e che possiedono i requisiti richiesti dal Decreto Ristori, devono presentare domanda per la fruizione dell’indennità onnicomprensiva prevista del decreto Ristori.

Termine per la presentazione della domanda

Il termine per la presentazione della domanda è stato posticipato al 18 dicembre. Infatti, pur avendo il decreto ristori (l’articolo 15, comma 7) indicato il termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, non è considerato decadenziale.

Infatti, sarà possibile presentare la domanda entro il 18 dicembre 2020.

NOTA BENE: Non devono presentare domanda i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di Agosto ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dai beneficiari medesimi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità precedente.

Dove e come presentare domanda

I lavoratori dello spettacolo (Ex Enpals) che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di Agosto, e che possiedono i requisiti richiesti dal Decreto Ristori, devono presentare la domanda per ottenere l’indennità prevista del decreto Ristori all’INPS in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Invitiamo tutti i lavoratori dello spettacolo a rivolgersi alle sedi del Patronato Inca (www.inca.it) per presentare domanda, evitando così errori che potrebbero determinare disguidi nel percepire l’indennità.

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