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Produzione culturale

Roma, 25 marzo 2021

COMUNICATO

MISURE A TUTELA PER CONTAGIO DA COVID-19 SUI SET DEL CINEAUDIOVISIVO

A fronte della recrudescenza dei casi di contagio sui set, per l’esperienza maturata finora sulle iniziative prese da aziende e lavoratori in questi casi, riteniamo opportuno ricordare a tutti le misure di tutela economica previste dagli interventi del Governo:

INFORTUNIO

Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail. Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica. Difficoltà riscontrate finora: emissione del certificato medico d’infortunio da parte del medico curante. Opportuno che l’operatore di sanità pubblica attesti l’avvenuto contagio affinchè il medico curante possa emettere il certificato in base all’attestazione stessa.

MALATTIA

La tutela prevede l’equiparazione a malattia dei periodi di assenza dal lavoro dovuti a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale, disposti dall'operatore di sanità pubblica. Ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Non sono compresi, quindi, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Viene corrisposto un trattamento economico equiparato a quanto previsto in caso di malattia comune sulla base della normativa di riferimento. Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS viene quindi erogata l'indennità previdenziale e la relativa contribuzione figurativa. In aggiunta, il datore di lavoro erogherà quanto contrattualmente previsto.

Il lavoratore deve produrre, nelle modalità già previste dalla normativa vigente, il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante è tenuto a indicare, se disponibili, gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato può essere comunque inoltrato dal medico curante attraverso i consueti canali.

Le informazioni relative al provvedimento, nel caso di lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia, potranno essere acquisite dall’INPS successivamente. La tutela è riconosciuta solo a fronte di un procedimento di natura sanitaria rivolto al lavoratore specifico per un periodo di prognosi ben individuato. Richiede quindi il provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.
Difficoltà e azioni conseguenti come per infortunio.

CASSA INTEGRAZIONE

La cassa integrazione è stata estesa per tutte le tipologie di impresa, per sostenere e tutelare anche categorie precedentemente escluse dai vari strumenti di protezione.

In particolare la Cassa Integrazione in deroga è stata estesa per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. Per i datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica è stata prevista la possibilità di fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga con la causale “Covid-19”.

Difficoltà: si riscontra un’evidente ritrosia ad accedere a questo strumento da parte delle aziende della produzione cine-audiovisiva. I lavoratori non possono comunque restare senza tutela economica per i periodi di sospensione che potrebbero essere coperti dalla cassa integrazione.

Pertanto, a fronte di un mancato ricorso alla CIG, l’azienda dovrà corrispondere la retribuzione per il periodo della sospensione a tutti i lavoratori.

Quanto sopra per le tutele attivabili in caso di contagio da COVID-19, in qualunque fase della lavorazione: preparazione, riprese e postproduzione. In assenza di attivazione delle tutele previste, i lavoratori saranno retribuiti direttamente dalle aziende.

Umberto Carretti
SLC-CGIL
Coordinatore Nazionale

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