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MOBILITA’ IN POSTE ITALIANE: OPPORTUNITA’ O PRIVILEGIO?

Anche questa volta la SLC CGIL ha ritenuto non condivisibile l’accordo sulla mobilità: i motivi non sono gli stessi perché le condizioni sono peggiorative rispetto all’accordo del 2019 nella misura in cui contiene ulteriori clausole discriminatorie nei confronti di migliaia di lavoratrici e lavoratori di Poste Italiane. Ci riferiamo questa volta non solo al comma 10 del suddetto accordo che richiede per l’effettivo trasferimento la sussistenza della PIENA IDONEITA’ alle mansioni, con riferimento non solo all’utilizzo di tutti i mezzi/strumenti aziendali, ma anche alle relative modalità di svolgimento. Discriminazione già in atto dal vecchio accordo, cui oggi si aggiunge un’ulteriore disparità legata all’anzianità in azienda. Ma procediamo per ordine.

Essere pienamente idonei alla mansione significa avere non solo tutte le abilità fisiche, ma anche la piena abilitazione a svolgere il ruolo ricoperto: vi rientrano smistatori, consulenti non abilitati ESMA o con Tutor, Osp inabili al lavoro in solitudine (monoperatori), addetti alle lavorazioni interne e chiunque altro che, indipendentemente dalla causa che generi una inidoneità (infortunio, problematiche antropometriche, etc) a uno strumento o una modalità di svolgimento, si trovi in siffatta situazione. Rispetto al passato sono stati salvaguardati (e solo in parte) esclusivamente i portalettere, come se l’accordo non riguardasse tante e varie professionalità presenti in azienda.

Ribadiamo che tale previsione si pone in contrasto con quelle del Codice Etico, creando così una forte discriminazione all’interno della stessa azienda tra “lavoratori di serie A e lavoratori di serie B”. Come se non bastasse, c’è una contraddizione tra tali previsioni e tutte quelle comunicazioni aziendali in cui si promette la piena ergonomicità delle postazioni di lavoro e macchinari futuristici che agevolino il lavoro negli stabilimenti. E’ alla luce di questi argomenti che ci sembra una vera e propria punizione impedire a coloro che, per conformità fisica o per un problema generato da un infortunio o ancora per formazioni somministrate in maniera poco efficiente, non rientrino nello schema delineato (piena idoneità alla mansione, all’utilizzo di tutti i mezzi/strumenti ed alle relative modalità di svolgimento), di potersi riavvicinare alla propria famiglia, obbligandoli in via definitiva a stare lontani centinaia di chilometri dai propri cari

Veniamo all’altra discriminazione imposta dall’accordo: L’ANZIANITA’ NEL RUOLO. Oggi si assume con contratto di apprendistato come inserimento lavorativo, contratto del tutto equiparabile dal punto di vista normativo a quello a tempo indeterminato, e perlopiù si ricorre a questa forma assunzionale per i consulenti: ebbene prevedere per loro un anzianità più alta rispetto a tutte le altre figure professionali che si stanno inserendo in azienda, sulla base di una FORMA CONTRATTUALE LA CUI SCELTA E’ AD ESCLUSIVA DISCREZIONALITA’ AZIENDALE, significa alimentare un’inutile guerra tra poveri, figlia della disuguaglianza che l’accordo sancisce. Si creano privilegi: un neo assunto part time potrebbe, con sorte a favore, vedersi riavvicinato a casa e magari anche con il contratto convertito in full time, nel giro di 12 mesi; un apprendista, invece, viene bloccato nelle aspettative di riavvicinamento per ben 18 mesi.

Queste sono le ragioni che ci hanno portato a non sottoscrivere il verbale relativo alla mobilità, perché per noi ogni forma di discriminazione richiede battaglia e non ci sottrarremo neanche questa volta. A ben guardare, la mobilità da sempre ritenuta un’opportunità è diventata un vero e proprio privilegio.

Roma, 4 maggio 2021

La Segreteria nazionale SLC CGIL

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