Si è svolto a Roma, 10 settembre 2019 presso la CGIL Nazionale, a Roma, il seminario Tecnologie di controllo e nuove normative. Cosa cambia per i diritti dei lavoratori, possibili strategie di reazione, promosso da Slc Cgil nazionale. Hanno partecipato ai lavori Fabrizio Solari, Segretario Generale SLC CGIL; Avv. Carlo De Marchis Gomez, Consulta giuridica CGIL Roma e Lazio; Dott.ssa Augusta Iannini, Vice Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Prof. Avv. Carmen La Macchia, Docente di Diritto del Lavoro Università di Messina; Dott. Emanuele Tonini, Vice Direttore Generale Afiniti Italia. Ha concluso i lavori Tania Scacchetti, Segretaria Nazionale CGIL. Ha moderato Riccardo Saccone, segretario nazionale Slc Cgil.
Solari, nel suo intervento di apertura, ha ricordato come il settore delle Tlc sia talmente frastagliato che neanche Istat ne sa dare un’immagine completa. In un excursus sui costi e sulla composizione della platea dei lavoratori, Solari ha affermato che nei call center italiani l’Ebidta è intorno al 4%, mentre una telco è di norma sul 30%. Costo del lavoro grava per l’80%. La maggioranza degli occupati ha oltre i 45 anni, mentre nel resto d’Europa è un lavoro da prima occupazione. E’ un settore largamente insidiato, soprattutto nella fascia medio bassa, da delocalizzazione e da intelligenza artificiale, elementi che conducono sempre di più ad una possibilità praticamente infinita di controllo a distanza.
Bisogna pertanto assumere l’accordo del giugno 2011, che stabilisce una gerarchia precisa con l’accordo di secondo livello. Nel Ccnl delle Tlc bisogna stabilire cosa si può e non si può fare nell’accordo di secondo livello. Così toglieremmo le nostre Rsu dal ricatto occupazionale.
L’ Avv. Carmen La Macchia, Docente di Diritto del Lavoro Università di Messina, si è soffermata sull’art. 4 del Job Act, così come modificato nel 2015. L’art. 4 è una fonte normativa certa, di non facile coordinamento ed integrazione, per effetto anche della novella introdotta dall’art.23 del d.lgs n.151/2015.
L’intreccio di dispositivi, processi informatici, digitalizzazione, può tradursi in forme di controllo non solo semplicemente dell’attività lavorativa ma ben più pervasivamente dell’attività del singolo lavoratore e di altri aspetti della persona anche estranei alla prestazione di lavoro. Rispetto agli anni ’70 la tecnologia consente un controllo oppressivo sulla persona del lavoratore; la sottrazione alla preventiva contrattazione collettiva degli strumenti di lavoro è labile ed irragionevole giuridicamente.
I dati acquisiti saranno utilizzabili, pertanto, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, solo se dette finalità siano già disciplinate nel contratto collettivo o dalle norme legali, se i dati siano stati acquisiti e trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e siano stati rispettati gli obblighi di adeguata informazione previsti dalla norma.
L’ Avv. Carlo De Marchis Gomez ha sottolineato come la riservatezza, il diritto del lavoro ecc abbiano un’implementazione col nuovo art. 4 del Job Act del 2015, che ha posto in correlazione l’esercizio dei poteri contrattuali e gli strumenti di lavoro. Ha portato a concentrare su questi aspetti le numerose controversie sull’utilizzo dei dati personali. La magistratura del lavoro che non è del tutto preparata a queste novità.
La Dott.ssa Augusta Iannini, Vice Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha riportato alcuni casi di cui si è occupata l’Autorità, riferendo che quando il titolare del trattamento ritiene che si possano ledere i diritti della persona si rivolge all’autorità. Seguendo una moda diffusa, si fa prevenzione, caricando il titolare del trattamento di una valutazione di tutto ciò che deve fare per evitare la violazione dei dati.
I provvedimenti generali erano vere e proprie norme. Il responsabile del trattamento dei dati che deve seguire tutto il regolamento, può incorrere in una sanzione molto pesante. I poteri del garante di natura prescrittiva risultano alquanto significativi sul rispetto dei sistemi fin dalla loro stessa progettazione, e che dovrebbero avere rispetto della tutela del dato personale.
Il Dott. Emanuele Tonini, Vice Direttore Generale Afiniti Italia, spiega come profilare significhi prendere dei dati che hanno una certa valenza, incrociare, lavorare, trattare questi dati con tecniche automatizzate per ottenere un plus informativo, un profilo che serve a categorizzare, incasellare la persona. L’attività business intelligent sfocia nella profilazione dei dati.
Tania Scacchetti, Segretaria Nazionale CGIL, ha sottolineato come individuare strumenti cui possiamo appoggiarsi per svolgere ruolo contrattuale consapevole, che provi a renderci un soggetto capace di prevedere le ricadute e prevenirle. Slc Cgil ha stimolato l’avanzamento della discussione della confederazione stessa sul tema. Bisogna muoversi verso la ridefinizione del rapporto lavoro – vita, aprendosi di più allo smartworking.