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NOTA CONGIUNTA BONUS E CAMBIO APPALTO

Con la presente si intende fornire una indicazione univoca circa il rapporto tra l’erogazione del Bonus previsto nell’allegato 1) dell’Accordo di rinnovo del 12 novembre 2020 e la disciplina in caso di successione di imprese in occasione dei cambi di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center.

A tal riguardo si osserva quanto segue:

1) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre erogheranno, con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450, indifferenziato per livello di inquadramento ai lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:

 € 225 con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva;

 € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.

2) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo erogheranno, con le competenze del mese di aprile 2021, successivamente allo scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450 indifferenziato per livello di inquadramento lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:

 € 225 con le competenze del mese di aprile 2021;

 € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.

Detto importo:

 è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;

 è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi, comprensivo degli stessi.

In ragione di quanto precede le imprese che svolgono attività di CRM/BPO provvederanno ad erogare il suddetto importo con le seguenti modalità:

 avranno titolo alla corresponsione del Bonus, da parte del datore di lavoro presso il quale sono in forza nel mese di erogazione della prima quota, i lavoratori che abbiano una anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi, intendendosi per tale il periodo minimo di applicazione del CCNL TLC ai rapporti di lavoro del personale interessato;

 Qualora entro l’arco temporale successivo all’erogazione della quota iniziale del Bonus e prima dell’erogazione della seconda quota intervenga un cambio di appalto, con applicazione della procedura prevista dal CCNL TLC con il conseguente passaggio del personale interessato al fornitore entrante, tale secondo importo sarà corrisposto dal datore di lavoro presso il quale i lavoratori erano in forza nel mese di erogazione della prima quota del Bonus.

Anche in tale ipotesi la seconda quota sarà comunque erogata dal fornitore uscente entro le scadenze definite nell’Accordo del 12 novembre 2020 ovvero all’atto del passaggio del personale interessato presso il fornitore entrante. Tale modalità di corresponsione della seconda quota del Bonus sarà osservata anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro che dovessero intervenire entro il medesimo arco temporale di cui sopra.

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