Gantry 5

top 1

Gantry 5

top 2

tlc

FIRMATA L’IPOTESI DI ACCORDO SULLO SMARTWORKING DEL GRUPPO MEDIASET

Il giorno 21 maggio 2021, dopo una trattativa di diversi mesi, SLC-CGIL e FISTEL-CISL hanno firmato l’ipotesi di accordo che disciplina lo smartworking post-emergenziale nel Gruppo Mediaset. UILCOM-UIL, pur condividendone i contenuti, si è invece riservata di apporre la firma a valle delle assemblee che dovranno approvare l’ipotesi di accordo.

Di seguito gli istituti e i diritti previsti da questo accordo.

• Al/la lavoratore/trice in smartworking, a far data dall’entrata in vigore di questo accordo, verrà riconosciuto, per ciascuna delle giornate lavorate a distanza, un ticket pasto “smart working” di un importo attualmente pari a € 7,00 (quantificato tenendo conto dell’attuale costo sostenuto dall’Azienda per il pasto giornaliero in mensa, comprensivo del contributo a carico del lavoratore). Si tratta di uno degli istituti che aveva registrato la più grande distanza e che ora viene riconosciuto.

• L’Accordo, avente natura sperimentale, avrà validità fino al 31/12/2022. Entrerà in vigore alla fine dello stato di emergenza sanitaria (ora posticipato al 31 dicembre 2021), o, in ogni caso, non oltre il primo ottobre 2021.

• Il Nuovo Modello Smart Working, prevede una combinazione di prestazioni lavorative a distanza e presso la sede aziendale, secondo la logica di almeno 1 (un) giorno alla settimana da remoto e almeno 1 (un) giorno alla settimana in sede, attraverso una panificazione settimanale definita all’interno delle singole strutture.

• I lavoratori/trici che avranno accesso al Nuovo Modello Smart Working sono individuati dall’Azienda secondo criteri oggettivi, in funzione dei profili professionali, della tipologia di attività svolta e degli strumenti di lavoro utilizzati, che devono risultare compatibili con le modalità di lavoro a distanza. Con questo accordo, una volta stabilito chi può fare lo smartworking, non ci potranno essere discriminazioni, o discrezionalità da parte dell’Azienda. Resta inteso che anche questo aspetto, dovrà essere oggetto di confronto congiunto mediante incontri in ambito RSU, su richiesta delle stesse.

• L’adesione da parte del/la lavoratore/trice al Nuovo Modello Smart Working è su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. Quindi, se il/la lavoratore/trice, pur potendo aderire, non fosse intenzionato a lavorare in smartworking, può decidere di continuare a lavorare solo in presenza.

• il/la lavoratore/trice e l’Azienda possono recedere in qualsiasi momento dall’accordo individuale sottoscritto, mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni (90 giorni nel caso di lavoratori disabili). Nel caso in cui il/la lavoratore/trice dovesse essere adibito a mansioni non compatibili con lo smartworking, avrà a disposizione un tempo di preavviso pari a quello previsto nei casi di cambio mansione.

• La prestazione lavorativa a distanza potrà essere svolta dal lavoratore presso la propria residenza, il proprio domicilio o presso altro luogo che possa comunque garantire criteri di sicurezza, riservatezza, integrità, salubrità e adeguata connettività. Per ragioni di sicurezza è invece vietato svolgere la prestazione lavorativa presso luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

• Stabilite il numero di giornate in smartworking a sua disposizione, il/la lavoratore/trice, potrà pianificare le giornate in cui intende svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto o in sede con cadenza:
quindicinale per il/la lavoratore/trice lavoratori sottoposti all’«orario costante»;
settimanale per i il/la lavoratore/trice i sottoposti all’«orario tecnico-produttivo»
e all’«orario a turni avvicendati».
Le giornate lavorative a distanza o in sede dovranno essere inserite nel sistema informativo di rilevazione presenze attualmente in uso: eventuali modifiche alla pianificazione settimanale già definita dovranno essere comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, fatti salvi i casi di particolare emergenza.

• Nel rispetto dei limiti dell’orario di lavoro previsti dalla legge, dal CCNL e dal vigente AIA, con particolare riferimento alla durata e ai tempi di pausa, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, la prestazione lavorativa a distanza secondo il Nuovo Modello Smart Working potrà essere svolta:
- per quanto riguarda i lavoratori sottoposti all’«orario costante», nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00, comunicando preventivamente al proprio responsabile la distribuzione del proprio orario giornaliero e della pausa pranzo (da collocarsi secondo le previsioni di cui all’art. 24 del vigente AIA);
- per quanto riguarda i lavoratori sottoposti all’«orario tecnico-produttivo» e all’«orario a turni avvicendati», nel rispetto dell’orario a turni applicato nella struttura aziendale di appartenenza.
Concluso il proprio orario di lavoro, al di fuori della fascia 20.00-8.00, nonché nei giorni di ferie, permesso, riposo e nei giorni festivi il/la lavoratore/trice non è tenuto a rispondere a telefonate, messaggi, mail riguardanti l’attività lavorativa.
Per le stesse ragioni, durante le giornate in smartworking è escluso il ricorso al lavoro straordinario, fatti salvi i casi di specifiche e motivate esigenze comunicate ed autorizzate preventivamente dal responsabile.

• Nelle giornate di lavoro a distanza il/la lavoratore/trice potrà fruire di ferie e permessi orari, ivi compresi quelli previsti dalla Legge n. 104 del 1992 e i permessi sindacali.

L’Azienda metterà a disposizione del lavoratore uno smartphone e in un PC portatile garantendone la sicurezza e il buon funzionamento. In funzione dell’attività lavorativa svolta, l’Azienda potrà valutare - su richiesta del lavoratore interessato - la fornitura di un monitor esterno.

Il/La lavoratore/trice metterà a disposizione la propria connessione a internet: nel caso di problemi tecnici (es. guasti o malfunzionamenti) il lavoratore sarà tenuto a contattare il proprio responsabile. Se il guasto dovesse persistere, è prevista la possibilità di un rientro in azienda in un tempo ragionevolmente congruo. Essendo alcuni costi a totale carico del/la lavoratore/trice, l’Azienda si è detta disponibile ad attivare convenzioni sia per l’abbonamento alla rete internet, sia per l’acquisto di dotazioni ergonomiche (ad es. sedia).

• Anche durante le giornate in cui svolgerà l’attività lavorativa a distanza, il/la lavoratore/trice avrà diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela contro gli infortuni in itinere, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa applicabile.

• Anche durante il lavoro in smartworking si applicano al/la lavoratore/trice le regole previste dall’art. 4 e dall’art. 7 della Legge 300/70, nonché tutti i diritti sindacali, ivi compreso il diritto di assemblea, che si potrà esercitare con modalità miste, in presenza e da remoto, attraverso piattaforme tecnologiche messe a disposizione dall’Azienda.

SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,lasciano quindi la parola alle lavoratrici e ai lavoratori Mediaset per la ratifica definitiva dell’ipotesi di accordo raggiunta. Una ipotesi di accordo ottenuto dopo un anno di trattative serrate, portate avanti con estrema difficoltà e durante uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese e non solo, e che ha visto il raggiungimento di obiettivi per nulla scontati.

Per queste ragioni, in attesa del voto delle lavoratrici e dei lavoratori, le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, ringraziano gli RSU/RLS, le strutture territoriali e regionali per il lavoro svolto in questo difficile anno di pandemia.

Roma 31/05/2021


Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

0
0
0
s2sdefault

TUTTE LE NOTIZIE

Almaviva: sciopero per trasferimento lavoratori

  6 Agosto 2018
Nonostante i ripetuti appelli a cessare la pratica delle ritorsioni nei confronti dei lavoratori di Roma, reintegrati dai Giudici di Roma, Almaviva ha nuovamente predisposto il trasferimento di 113 persone presso la sede di Catania. Una scelta sbagliata nei confronti...

Nokia: nessun accordo sindacale sui licenziamenti

  3 Agosto 2018
Martedì 31 luglio 2018 si è svolto al Ministero del Lavoro l’incontro conclusivo relativo alle procedure di licenziamento aperte da Nokia in Italia. L’azienda ha dichiarato che il numero degli esuberi si è ridotto di 21 unità rispetto agli 87 dichiarati inizialmente...

CdA Rai: spettacolo indecoroso sulle nomine

  1 Agosto 2018
“In questi giorni ci siamo astenuti dal commentare le modalità con cui il Governo ed i partiti di maggioranza ed opposizione hanno agito per la nomina dei vertici della Rai. Oggi, anche a seguito dello scontro partitico sul ruolo e l’elezione del Presidente del CDA, ...

Mediaset: rinnovato Accordo Integrativo Aziendale

  31 Luglio 2018
La consultazione dei lavoratori sull’Ipotesi d’Accordo dell’11 luglio scorso per il rinnovo dell’Accordo Integrativo Aziendale (AIA) in Mediaset, ha prodotto un esito positivo con oltre il 90% dei consensi. Lo comunicano le Segreterie Nazionali SLC-CGIL FISTEL CISL U...

Afiniti: documentazione

  31 Luglio 2018
In allegato la documentazione sul progetto Afiniti spedita a ENEL, Ispettorato del lavoro e Garante della Privacy. Scarica la lettera a Enel – Richiesta sospensione servizio Afiniti Scarica la Lettera a Garante Privacy su Enel- Afiniti Scarica la Lettera a Ispe...

TLC ED EMITTENZA (homepage)

  27 Luglio 2018