Gantry 5

top 1

Gantry 5

top 2

tlc

FIRMATA L’IPOTESI DI ACCORDO SULLO SMARTWORKING DEL GRUPPO MEDIASET

Il giorno 21 maggio 2021, dopo una trattativa di diversi mesi, SLC-CGIL e FISTEL-CISL hanno firmato l’ipotesi di accordo che disciplina lo smartworking post-emergenziale nel Gruppo Mediaset. UILCOM-UIL, pur condividendone i contenuti, si è invece riservata di apporre la firma a valle delle assemblee che dovranno approvare l’ipotesi di accordo.

Di seguito gli istituti e i diritti previsti da questo accordo.

• Al/la lavoratore/trice in smartworking, a far data dall’entrata in vigore di questo accordo, verrà riconosciuto, per ciascuna delle giornate lavorate a distanza, un ticket pasto “smart working” di un importo attualmente pari a € 7,00 (quantificato tenendo conto dell’attuale costo sostenuto dall’Azienda per il pasto giornaliero in mensa, comprensivo del contributo a carico del lavoratore). Si tratta di uno degli istituti che aveva registrato la più grande distanza e che ora viene riconosciuto.

• L’Accordo, avente natura sperimentale, avrà validità fino al 31/12/2022. Entrerà in vigore alla fine dello stato di emergenza sanitaria (ora posticipato al 31 dicembre 2021), o, in ogni caso, non oltre il primo ottobre 2021.

• Il Nuovo Modello Smart Working, prevede una combinazione di prestazioni lavorative a distanza e presso la sede aziendale, secondo la logica di almeno 1 (un) giorno alla settimana da remoto e almeno 1 (un) giorno alla settimana in sede, attraverso una panificazione settimanale definita all’interno delle singole strutture.

• I lavoratori/trici che avranno accesso al Nuovo Modello Smart Working sono individuati dall’Azienda secondo criteri oggettivi, in funzione dei profili professionali, della tipologia di attività svolta e degli strumenti di lavoro utilizzati, che devono risultare compatibili con le modalità di lavoro a distanza. Con questo accordo, una volta stabilito chi può fare lo smartworking, non ci potranno essere discriminazioni, o discrezionalità da parte dell’Azienda. Resta inteso che anche questo aspetto, dovrà essere oggetto di confronto congiunto mediante incontri in ambito RSU, su richiesta delle stesse.

• L’adesione da parte del/la lavoratore/trice al Nuovo Modello Smart Working è su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. Quindi, se il/la lavoratore/trice, pur potendo aderire, non fosse intenzionato a lavorare in smartworking, può decidere di continuare a lavorare solo in presenza.

• il/la lavoratore/trice e l’Azienda possono recedere in qualsiasi momento dall’accordo individuale sottoscritto, mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni (90 giorni nel caso di lavoratori disabili). Nel caso in cui il/la lavoratore/trice dovesse essere adibito a mansioni non compatibili con lo smartworking, avrà a disposizione un tempo di preavviso pari a quello previsto nei casi di cambio mansione.

• La prestazione lavorativa a distanza potrà essere svolta dal lavoratore presso la propria residenza, il proprio domicilio o presso altro luogo che possa comunque garantire criteri di sicurezza, riservatezza, integrità, salubrità e adeguata connettività. Per ragioni di sicurezza è invece vietato svolgere la prestazione lavorativa presso luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

• Stabilite il numero di giornate in smartworking a sua disposizione, il/la lavoratore/trice, potrà pianificare le giornate in cui intende svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto o in sede con cadenza:
quindicinale per il/la lavoratore/trice lavoratori sottoposti all’«orario costante»;
settimanale per i il/la lavoratore/trice i sottoposti all’«orario tecnico-produttivo»
e all’«orario a turni avvicendati».
Le giornate lavorative a distanza o in sede dovranno essere inserite nel sistema informativo di rilevazione presenze attualmente in uso: eventuali modifiche alla pianificazione settimanale già definita dovranno essere comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, fatti salvi i casi di particolare emergenza.

• Nel rispetto dei limiti dell’orario di lavoro previsti dalla legge, dal CCNL e dal vigente AIA, con particolare riferimento alla durata e ai tempi di pausa, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, la prestazione lavorativa a distanza secondo il Nuovo Modello Smart Working potrà essere svolta:
- per quanto riguarda i lavoratori sottoposti all’«orario costante», nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00, comunicando preventivamente al proprio responsabile la distribuzione del proprio orario giornaliero e della pausa pranzo (da collocarsi secondo le previsioni di cui all’art. 24 del vigente AIA);
- per quanto riguarda i lavoratori sottoposti all’«orario tecnico-produttivo» e all’«orario a turni avvicendati», nel rispetto dell’orario a turni applicato nella struttura aziendale di appartenenza.
Concluso il proprio orario di lavoro, al di fuori della fascia 20.00-8.00, nonché nei giorni di ferie, permesso, riposo e nei giorni festivi il/la lavoratore/trice non è tenuto a rispondere a telefonate, messaggi, mail riguardanti l’attività lavorativa.
Per le stesse ragioni, durante le giornate in smartworking è escluso il ricorso al lavoro straordinario, fatti salvi i casi di specifiche e motivate esigenze comunicate ed autorizzate preventivamente dal responsabile.

• Nelle giornate di lavoro a distanza il/la lavoratore/trice potrà fruire di ferie e permessi orari, ivi compresi quelli previsti dalla Legge n. 104 del 1992 e i permessi sindacali.

L’Azienda metterà a disposizione del lavoratore uno smartphone e in un PC portatile garantendone la sicurezza e il buon funzionamento. In funzione dell’attività lavorativa svolta, l’Azienda potrà valutare - su richiesta del lavoratore interessato - la fornitura di un monitor esterno.

Il/La lavoratore/trice metterà a disposizione la propria connessione a internet: nel caso di problemi tecnici (es. guasti o malfunzionamenti) il lavoratore sarà tenuto a contattare il proprio responsabile. Se il guasto dovesse persistere, è prevista la possibilità di un rientro in azienda in un tempo ragionevolmente congruo. Essendo alcuni costi a totale carico del/la lavoratore/trice, l’Azienda si è detta disponibile ad attivare convenzioni sia per l’abbonamento alla rete internet, sia per l’acquisto di dotazioni ergonomiche (ad es. sedia).

• Anche durante le giornate in cui svolgerà l’attività lavorativa a distanza, il/la lavoratore/trice avrà diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela contro gli infortuni in itinere, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa applicabile.

• Anche durante il lavoro in smartworking si applicano al/la lavoratore/trice le regole previste dall’art. 4 e dall’art. 7 della Legge 300/70, nonché tutti i diritti sindacali, ivi compreso il diritto di assemblea, che si potrà esercitare con modalità miste, in presenza e da remoto, attraverso piattaforme tecnologiche messe a disposizione dall’Azienda.

SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,lasciano quindi la parola alle lavoratrici e ai lavoratori Mediaset per la ratifica definitiva dell’ipotesi di accordo raggiunta. Una ipotesi di accordo ottenuto dopo un anno di trattative serrate, portate avanti con estrema difficoltà e durante uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese e non solo, e che ha visto il raggiungimento di obiettivi per nulla scontati.

Per queste ragioni, in attesa del voto delle lavoratrici e dei lavoratori, le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, ringraziano gli RSU/RLS, le strutture territoriali e regionali per il lavoro svolto in questo difficile anno di pandemia.

Roma 31/05/2021


Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

0
0
0
s2sdefault

TUTTE LE NOTIZIE

Inps Servizi, tante le incongruenze emerse nell'ultimo incontro

  5 Ottobre 2023   call center tlc
Nella giornata di mercoledì 4 ottobre si è svolto in modalità mista l’incontro richiesto dalle Segreterie nazionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil con Inps Servizi, presenti anche le Strutture territoriali e le Rsa. Come richiesto anche dalla Commissaria straordin...

Ericsson viola l'accordo sullo smartworking

  3 Ottobre 2023   ericsson tlc
Lo scorso 30 settembre erano in scadenza gli accordi individuali relativi all’accordo sottoscritto tra le organizzazioni sindacali ed Ericsson che regolamenta condizioni di accesso e modalità di svolgimento del lavoro agile. Con non poco stupore apprendiamo che, ad a...

WindTre, mancato l'obiettivo aziendale dell'80% di sì allo scorporo

  2 Ottobre 2023   tlc wind
Nella mattinata del 2 ottobre gli Amministratori Delegati di WindTre hanno inviato una email a tutti i dipendenti, comunicando che il 70% delle persone appartenenti alla Business Unit Technology & Wholesale (pari a 1.351 lavoratrici/tori) ha aderito alla proposta...

Rai, salve le sette lavoratrici dell'appalto dei sottotitoli

  29 Settembre 2023   rai tv emittenza broadcasting
Roma, 29 settembre - Grazie alla mobilitazione di Slc Cgil, le 7 lavoratrici dell'appalto dei sottotitoli per persone sorde RAI saranno assunte dalla Società Studio Calabria che subentrerà alla Logit Srl nel servizio. E' quanto comunicato oggi dall'azienda a una de...

Rai lascia a casa 7 sottotitolatrici per non udenti

  27 Settembre 2023   Comunicati stampa rai tv emittenza
(U.S. Slc-Cgil) Roma, 27 settembre – Senza lavoro e senza stipendio. Questo il destino che la Rai ha decretato per 7 lavoratrici in appalto, addette al servizio di sottotitolazione dei programmi tv per non udenti. Un fatto gravissimo che avviene proprio mentre la C...

Pnrr, ora incontri con Regioni e Comuni su reti ultraveloci e 5G

  26 Settembre 2023   Comunicati stampa tlc 5G
Comunicato congiunto Cgil e Slc-Cgil Roma, 26 settembre - "Abbiamo appreso dalla stampa della recente sottoscrizione di un protocollo d’intesa siglato tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Infratel Ital...