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Nella giornata di lunedì 20 dicembre 2021, si è finalmente conclusa con la firma di importanti accordi, la trattativa durata diversi mesi con la dirigenza aziendale di La7.

Dopo la rottura di settembre, che aveva provocato l’apertura dello stato di agitazione e una tornata assembleare, le parti sono riuscite a riannodare i fili di una trattativa molto difficile e complessa. Il risultato è stato quello di arrivare a un accordo complessivo e organico, che cerca di dare risposta, a nostro avviso in modo positivo per i lavoratori, a tutta una serie di problemi che si trascinano da anni in azienda.

Di seguito una sintesi dei contenuti dell’accordo sottoscritto.

  • TEMPI DETERMINATI. Per far fronte all’esigenza di rinnovare molti contratti a tempo determinato in scadenza, e per cercare di stabilizzare una percentuale certa di questa manodopera precaria, con l’accordo di ieri si stabilisce quanto segue. L’Azienda avrà la possibilità di prorogare fino a 48 mesi complessivi i contratti a tempo determinato, sulla base di causali certe e stabilite fra le parti. In cambio di questa opportunità, l’Azienda dovrà stabilizzare a tempo indeterminato una percentuale non inferiore al 40% di questi contratti, mediante un confronto fra le parti finalizzato a rendere il più possibile trasparente il percorso stabilito. Allo scattare del quarantesimo mese di proroga del tempo determinato, infatti, il/la lavoratore/trice a tempo determinato sarà assunto a tempo indeterminato da La7, in una percentuale pari al 40% del numero totale dei td nella sua stessa condizione. In questo caso, lo scambio alla base dell’accordo è chiaro. Da un lato l’Azienda ottiene una buona dose della flessibilità richiesta, in termini di causali di attivazione dei contratti e delle proroghe, e in termini di durata temporale delle Per conto suo, il Sindacato ottiene che questa flessibilità si traduca in occupazione stabile e duratura, per una percentuale del 40% del totale dei td, e senza alcuna possibilità per l’Azienda di non rispettare questo impegno. Un modo a nostro avviso efficace per coniugare la lotta alla precarietà con le esigenze aziendale di avere forme di flessibilità contrattata.
  • BUONI PASTO A TEMPI INDETERMINATI E T.D. Dal 1° marzo 2022 i buoni pasto saranno riconosciuti anche ai Tempi Determinati e ai dipendenti a tempo indeterminato, assunti in Azienda dopo 1° luglio 2013 (data di acquisizione di La7 da parte del Gruppo Cairo). Da quella data, infatti, l’Azienda aveva introddotto un doppio regime fra vecchi e nuovi assunti, con questi ultimi privati del buono pasto e di altri istituti contrattuali previsti nel secondo livello, che non veniva loro riconosciuto nella sua interezza. Con questo accordo che estende il buono pasto a queste lavoratrici e a questi lavoratori, si sana una pesante disparità e una fonte di divisione fra lavoratori per noi inaccettabile. Con questo accordo si compie un importante passo verso l’equiparazione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori di la7: ovviamente, per le SS. si tratta soltanto di un primo step di un percorso da riprendere.
  • PDR. Con l’accordo di ieri entra in vigore un nuovo accordo di PDR per il triennio 2021-2024, che prevede quattro parametri complessivi: 1) indicatore di redditività (EBIT); 2) indicatore di redditività (EBITDA); 3) indicatore di qualità (AUDIENCE SHARE), che indica il risultato complessivamente conseguito dal Network La7 e La7d; 4) indicatore di Performance commerciale (RICAVI PUBBLICITARI), che si riferisce all’incremento anno su anno dei ricavi netti pubblicitari di La7 (canali tv e web).

Tutti e quattro gli indicatori pesano ognuno per il 25%. Il valore del Premio complessivo, in relazione al livello di raggiungimento dei 4 indicatori sopracitati, relativo al 5° livello contrattuale del CCNL Contratto Collettivo per i dipendenti di Imprese Radiotelevisive, Multimediali o Multipiattaforma, sarà articolato sulla scala 90% valore minimo - 110% valore massimo, in cui al valore 100% corrisponderà il premio-obiettivo base del valore di 900,00 euro lordi (tale valore sarà ulteriormente elevato a 950 € nell’ultimo annodi vigenza dell’accordo), relativo al risultato consolidato dai dati di Bilancio degli anni di riferimento degli indicatori. Per fare un esempio concreto, al valore 90% corrisponderà un premio del valore di 810 euro lordi, al valore 110% corrisponderà un premio massimo dal valore di 990 euro lordi.

L’erogazione del premio, come sopra disciplinato, verrà riconosciuto a tutti i tempi indeterminati e ai tempi determinati in forza all’Azienda per almeno 120 giorni per anno. Il valore del Premio sarà ridotto di una quota giornaliera di premio (1/360) pari alle giornate di assenza nell’arco degli anni di riferimento, eccezion fatta per le assenze determinate da ferie, permessi retribuiti (ad esempio permessi derivanti dall’applicazione della legge 104/92), maternità (riferita al periodo di assenza obbligatoria e facoltativa), quarantena causa Covid disposta dall’autorità sanitaria ed infortunio sul lavoro, che saranno considerate, per questo fine, come “presenze lavorative”. Non saranno valutati nella riduzione i giorni derivanti dal 1° evento morboso annuo, fino ad un massimo di 3 giorni. L’accordo, se verranno rispettati i parametri previsti dall’Agenzia delle Entrate, potrà essere soggetto ad aliquota contributiva agevolata (detassazione); nel caso in cui il/la lavoratore/trice decida di trasformare in beni e servizi una parte o tutto il premio, l’Azienda riconoscerà una percentuale pari al 10% della somma corrispondente.

Le parti s’impegnano a incontrarsi entro il mese di febbraio 2022, con lo scopo di arrivare a una disciplina condivisa dell’istituto dello smartworking per la fase post-emergenziale. Per quello che riguarda la parte sindacale, oltre alla necessità di garantire diritti e tutele ai/alle lavoratori/trici in smartworking (diritto alla disconnessione, volontarietà e parità di accesso allo smartworking, ecc.), appare fondamentale il mantenimento del buono pasto per i lavoratori da remoto. Si tratta di un diritto già riconosciuto in tutti questi mesi di smartworking emergenziale, che, per noi, non potrà che essere garantito anche con l’accordo sindacale.

  • SMALTIMENTO FERIE. Il dell’accordo è stato quello di garantire la completa fruizione della spettanza annuale di ferie e permessi, ex festività e Rol, pregressi, contabilizzati al 31 dicembre di ogni anno, con queste modalità:
  1. Residui ferie/permessi del personale allocato nell’Area Operations: smaltimento annuo di almeno il 20%.
  2. Residui ferie/permessi del personale allocato nell’Area Produzione: smaltimento annuo di almeno il 25%.
  3. Residui ferie/permessi del personale allocato nelle altre Aree organizzative: smaltimento annuo di almeno il 30%. L’azienda, sentito il lavoratore e, su richiesta di quest’ultimo, le RSU, favorirà un piano di smaltimento individuale che tenga conto delle diverse esigenze.
  • VERIFICHE PERIODICHE. L’accordo prevede un percorso di verifica costante fra Azienda e RSU, sia sull’impianto complessivo che sulle sue singole parti (PDR, tempi determinati, ecc). e ha come obiettivo quello di rafforzare un sistema di relazioni sindacali che, negli anni, ha necessitato in qualche caso di un processo di

Le Segreterie Nazionali e Territoriali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, nel valutare positivamente l’Accordo raggiunto, ringraziano le Rsu e le lavoratrici e i lavoratori di La7 che hanno dato una spinta decisiva alla ripresa della trattativa, il cui risultato, dando atto anche alla controparte per gli sforzi messi in campo, ha portato a una conclusione certamente equilibrata della lunga vertenza La7.

Roma 23/12/2021

Le Segreterie Nazionali e Territoriali
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

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