Le richieste di rimborso dei farmaci ritenuti necessari per il recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati e tecnopatici vengono prese in esame dall'Inail se alla data del 13 novembre 2012 il lavoratore si trovi nello stato di inabilità temporanea assoluta e se la prescrizione medica del farmaco e dello scontrino comprovante l'acquisto ricadano in tale periodo. E' quanto stabilito dall'Istituto nella circolare 56 del 19 novembre 2013.
Come si ricorderà l'Inail con circolare n. 62 del 13 novembre 2012 ha definito l’ambito delle prestazioni sanitarie che possono essere garantite a titolo gratuito agli infortunati e tecnopatici.
In particolare è stato riconosciuto il rimborso delle spese farmaceutiche o preparati di uso topico utilizzati in chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria limitatamente a al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro (v anche ns circolare n.166/2012).
Presupposto per il diritto è che le “prestazioni sanitarie” siano riconosciute necessarie dai medici dell’Istituto.
La Direzione Generale Inail, con la recente circolare, acquisito il parere dell’Avvocatura , torna sull’argomento per fornire istruzioni operative circa l’individuazione del termine di decorrenza del diritto al rimborso dei farmaci sopraindicati.
L’Istituto dunque afferma che, fermo restando che la data di decorrenza del diritto in questione è il 13 novembre 2012 – data di pubblicazione della circolare n.62/2012 – possono essere presi in esame anche le richieste di rimborso di coloro che, indipendentemente dalla data dell’evento si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta per infortunio e/o malattia professionale alla data del 13 novembre o in eventuale periodo di “ricaduta” in temporanea, relativi all’evento indennizzato. La data della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale (documenti necessari a comprovare la spese) devono ricadere, naturalmente, in epoca successiva al 13 novembre s.a.
La necessità di limitare i rimborsi al periodo suindicato nasce – afferma l’Inail – da quanto espressamente sancito dal decreto Leg.vo 106/2009 laddove, nel confermare il diritto degli infortunati e tecnopatici alle cure necessarie, individua il limite che l’Istituto può sostenere per assolvere all’obbligo in questione nelle risorse finanziarie di bilancio disponibili.
Si tratta – lo sottolineiamo – di farmaci compresi nella fascia C per i quali non era previsto alcun rimborso.
Pur consapevoli che le novità introdotte ampliano il ventaglio delle prestazioni farmaceutiche garantite per il recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e tecnopatici, abbiamo attivato tutti i canali possibili affinchè, attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie possa essere data, a medio termine, piena attuazione al modello globale di tutela.
Scarica la circolare Inail: p 113-2013-TT-rb all 1 Circolare inail 56-2013