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Produzione culturale

Roma, 25 giugno 2020

Prot.n. P/9922/2020/3.3 MC/gp

Oggetto: Proposte per lo sport e il lavoro sportivo e per gli interventi legislativi previsti dalla legge delega 86/2019

Al Consigliere Giuridico
del Ministro dello Sport
Dott. Dario Simeoli

Al Capo Ufficio per lo Sport
Dott. Giuseppe Pierro

Egregi,

è interesse di queste Organizzazioni Sindacali, in virtù della delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, proporre una regolamentazione della figura del lavoratore sportivo superando l’esclusiva distinzione fra dilettantismo e professionismo ora applicata con la L. 81/1991, in materia di disciplina giuslavoristica.

La stessa disciplina giuslavoristica, pertanto, riteniamo vada applicata a tutti i lavoratori sia in ambito dilettantistico che professionistico attraverso il riconoscimento dello status e delle professionalità dei lavoratori degli impianti e delle attività sportive di base, di istruttori, preparatori, tecnici, manutentori e personale amministrativo, organizzativo e gestionale. A questo proposito, riteniamo che la scelta tra le diverse tipologie di lavoro non possa essere dettata dalla convenienza economica, bensì dalla gestione organizzativa e flessibile del rapporto di lavoro.

A nostro avviso, oltre al rapporto di lavoro dipendente e al rapporto professionistico proponiamo l’introduzione della possibilità di assumere lavoratori in contratto di “collaborazione coordinata e continuativa”, ove si rilevi l'autonomia del rapporto di lavoro, con reddito assimilato a quello del lavoro dipendente,

Le norme in vigore per queste ultime figure sono già presenti nel nostro ordinamento.

A nostro avviso resta da meglio definire il rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa”, che sarà poi recepito dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli impianti e delle attività sportive profit e no profit” del 22 dicembre 2015, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali SLC-Cgil, FISASCAT-Cisl e UILCOM-Uil, e dall’organizzazione imprenditoriale Confederazione Italiana dello Sport- Confcommercio Imprese per l’Italia, e oggi in fase di rinnovo.

Proponiamo inoltre il mantenimento della “collaborazione volontaria sportiva” per associazioni e società sportive dilettantistiche riferibili alla c.d. Legge 342, modificando opportunamente la norma e applicandola ai “collaboratori volontari sportivi” di natura volontaria, con tetto fino a 5.000,00 € annui.

Per tali soggetti, pertanto, ci si pone l’obiettivo, della salvaguardia della sostenibilità del sistema che va legata all’introduzione della previdenza, degli strumenti del welfare (malattia, disoccupazione, maternità), nonché della copertura da infortuni professionali.

Proponiamo inoltre di prevedere una bilateralità che possa avere scopi complementari in ambito socio-sanitario e di sicurezza.

Si può utilizzare EBiSport, il fondo bilaterale già esistente nel CCNL applicato al settore e sopra citato, su cui possa essere versato un importo a valere sul compenso erogato pari al 2% a carico del collaboratore volontario e 5% a carico della società/associazione destinandolo ad esclusivo vantaggio di entità sportive e collaboratori volontari per le loro finalità (ad es. riserva per eventuali emergenze, per il finanziamento di iniziative per la formazione dei lavoratori e per il rilancio di impianti sportivi da affidare ad entità no profit, strumenti mutualistici, sostegno al reddito, ecc.).

Quindi a nostro avviso, a regime, le tipologie previste si limiterebbero a: lavoro autonomo e professionale a partita IVA laddove genuino, la subordinazione e quindi l’applicazione del CCNL di settore sopra citato, la “collaborazione coordinata e continuativa” qualora disciplinata dal CCNL di settore, e la collaborazione volontaria sportiva, riservata ad associazioni e società sportive dilettantistiche riferibili alla c.d. Legge 342, opportunamente modificata con tetto fino a 5.000,00 euro annui.

Per quanto riguarda i rapporti di “collaborazione volontaria sportiva” per associazioni e società sportive dilettantistiche:

1) centralizzazione del registro CONI quale data base cui far confluire tutti i rapporti di “collaborazione volontaria sportiva” per associazioni e società sportive dilettantistiche, direttamente collegato con l’anagrafe tributaria al fine di individuare i percettori del reddito e agevolare i controlli contro eventuali abusi;

2) individuazione di un obbligo per Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA) di:

• realizzare appositi albi pubblici, suddivisi per categoria, contenenti tutti i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di attività lavorative a carattere sportivo e formativo;

• trasmettere ai centri per l’impiego territorialmente competenti i riferimenti di ogni singolo rapporto in essere con esenzione da oneri burocratici quali libro unico e busta paga;


In relazione agli investimenti nel settore dello sport:

1) incentivare gli investimenti nell’impiantistica sportiva. In tal modo si potrebbe consentire lo sviluppo delle imprese che operano nel settore dell’edilizia e si ridurrebbero gli sprechi visto che la gran parte degli impianti è di proprietà degli Enti locali. Non va sottaciuto che ogni impianto sportivo aperto oppure riavviato o solo messo in sicurezza è un caposaldo nella lotta alla criminalità organizzata nel quartiere in cui insiste per la capacità di coinvolgere i giovani;

2) inserire nell’art. 10 DPR 633/72 l’esenzione IVA per la pratica sportiva, anche per i soggetti profit che potrebbero essere gestiti in una sezione speciale del Registro CONI. In tal modo si ridurrebbero le forme di abuso attualmente esistenti, dovute all’attuale proliferazione di attività no profit strumentali ad evitare l’applicazione dell’IVA che per altro graverebbe sulle famiglie. Il numero di imprese dello sport è estremamente ridotto giacché il sistema premiale di non assoggettamento a tributo dei corrispettivi specifici porta a ridurre il numero delle entità profit a numeri estremamente ridotti;

3) prevedere una più ampia detrazione per le spese sportive al pari delle spese sanitarie, senza limiti di età, (soprattutto considerando l’incidenza della diffusione dello sport come strumento di riduzione della spesa pubblica derivante dalla riduzione della spesa sanitaria). Anche questa misura, non limitata alle spese sportive in favore di entità no profit, consentirebbe di concentrare l’attenzione sulla pratica sportiva, dunque sull’utente finale e ridurre gli abusi. In alternativa si potrebbe pensare all’introduzione di incentivi per gli utenti dello sport;

4) istituire un fondo presso Sport e Salute S.p.A. a favore delle associazioni e società sportive per il finanziamento di imprese sportive, per l’acquisto di attrezzature sportive, per esigenze legate all’organizzazione di eventi, ecc.;

5) per i rapporti di nuova attivazione prevedere la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per i primi tre anni, ma solo se è finalizzata alla futura copertura completa, a regime, per tutti i lavoratori. In questo modo riteniamo possano crearsi i presupposti per una gestione opportuna e necessaria delle flessibilità legate al mercato del lavoro rendendo così il CCNL uno strumento fondamentale di sviluppo per le imprese e i lavoratori, per un comparto produttivo peculiare che rappresenta fra valori diretti e indiretti il 4% del PIL nazionale.

Proponiamo, infine, anche di prevedere il riconoscimento della personalità giuridica per tutte le entità no profit, inserite a registro CONI, come elemento costitutivo della singola entità.

E’ possibile, a nostro avviso, garantire la sostenibilità del sistema, traslando le agevolazioni fiscali, oggi derivanti dalla non corretta applicazione delle norme sui rapporti di lavoro, e quindi dall’utilizzo non corretto delle c.d. “collaborazioni volontarie sportive”, sul lato delle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, conseguenti e motivate dalla funzione sociale delle attività sportive di base, così da evitare che comportino invece
una compressione dei diritti e dei compensi dei lavoratori del settore, e forme di concorrenza impropria.

Si tratta, soprattutto di misure che, atteso l’attuale quadro normativo, non impatteranno, a regime, sul sistema dei conti pubblici, stante l’attuale ridotto numero di imprese profit (effettivamente uniche soggette ad IVA) e l’incremento di entrate derivante dalla contribuzione sui rapporti contrattualizzati.

Legittima, infine, è la necessità di dare risposta alla sostenibilità del sistema sportivo, ma riteniamo indispensabile e necessario rivedere le forme e le fonti di finanziamento collegando ogni agevolazione esistente, ogni ulteriore incremento e ogni futura disponibilità, alla creazione di regole trasparenti:

• nella gestione delle risorse;

• nella definizione delle regole per la gestione delle strutte sportive pubbliche;

• nel riconoscimento della prestazione sportiva organizzata;

• nel riconoscere la regolarità del diritto del lavoro e l’applicazione del CCNL esistente

Appendice:

Per il finanziamento della loro attività le società e le associazioni dilettantistiche attualmente si sovvenzionano attraverso le entrate provenienti da:

• quote pagate dagli associati e dai praticanti;

• contributi erogati dalle amministrazioni comunali e regionali;

• entrate dovute alla gestione degli impianti;

• entrate per le diverse attività svolte, come gli incassi delle manifestazioni sportive, dagli eventi e feste sociali e dai centri estivi;

• contributi ricevuti da liberalità volontarie e entrate da contratti pubblicitari o sponsorizzazioni. 

Le norme che fino ad oggi hanno regolamentato le possibili entrate sono disciplinate da  alcune leggi che solo sinteticamente ricordiamo:

• la legge 398/91 che prevede agevolazione per la contabilità semplificata delle società dilettantistiche, il tetto era di 250.000,00 euro poi, negli ultimi anni elevato a 400.000,00 euro. Per chi opta per il regime semplificato è prevista una agevolazione dell'IVA calcolata al 10% sul valore delle fatture previste dai contratti pubblicitari ecc.;

• l'art. 90, comma 8 L. 289/2002 prevede che il corrispettivo in denaro o in natura erogato nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo massimo annuo complessivo non superiore a 200.000,00 euro, spese di pubblicità;

• sono agevolate le quote di iscrizione versate dagli iscritti ad una attività sportiva praticata presso una società o associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro CONI. L'agevolazione prevede di poter recuperare dal reddito imponibile la quota di 210,00 euro versata alla società per la pratica sportiva dei solo minori di 18 anni e ci sono proposte per portare la quota ad un valore di 600,00 euro e di estenderla a tutti
i praticanti di sport dilettantistici, senza limiti di età;

• in base alla circolare ministeriale 34 E si può sostenere che non entrano a far parte del montante che determina il tetto dei 400.000,00 euro del regime forfettario le  somme erogate dagli enti locali per i compensi riscossi per prestazioni rese per conto dell'ente pubblico per la gestione degli impianti sportivi pubblici;

• sono escluse, sempre dal tetto, le entrate avute durante l'organizzazione di due eventi sportivi organizzati annualmente dalla società o associazione.

Certi della vostra attenzione rimaniamo a vostra disposizione per gli approfondimenti necessari e cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti.


SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM
Fabio Scurpa Mirco Ceotto Giovanni Di Cola

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