Decreto Legge 23 del 8 aprile 2020
Di seguito alcune misure introdotte
Art. 1 Misure temporanee per il sostegno della liquidità delle imprese. La misura interessa anche le piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva, che abbiano utilizzato il fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 196 n. 661 (si tratta di un fondo istituito presso Mediocredito centrale per assicurare parzialmente i crediti concessi alle piccole e medie imprese). E’ prevista un impegno della SACE spa in garanzia rispetto a finanziamenti sotto qualsiasi forma richiesti a banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. L’impegno di SACE non supererà i 200 miliardi di euro di cui almeno 30 miliardi sono destinati alla piccola e media impresa, inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva. Le misure sono rilasciate a precise condizioni che non riporto per brevità.
Art. 12 Fondo di solidarietà mutui prima casa. Il DL 18 prevedeva la possibilità di accedere al fondo Gasparrini anche ai lavoratori autonomi che potessero dimostrare in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019. Ora si introduce un chiarimento che esclude i lavoratori autonomi iscritti all’ex ENPALS, ovvero si prevede tale possibilità solo partite iva iscritte alla gestione separata in via esclusiva.
Art. 14 Finanziamenti erogati dall’Istituto di Credito Sportivo per esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti. Viene istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020 per concedere contributi in conto interessi a finanziamenti erogati dal Istituto di Credito sportivo o altro istituto bancario per esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
Art. 18 Sospensioni di versamenti tributari e contributivi. Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione che hanno domicilio fiscale, sede legale e operativa in territorio italiano con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodi di imposta precedente a quello in corso e che hanno subito una diminuzione di fatturato del 33% dal mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta, vengono sospesi per i mesi di aprile e maggio i termini di versamento relativi alle ritenute alla fonte e all’IVA. Vengono sospesi per gli stessi mesi anche i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Art. 26 Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Se l’importo dell’imposta è inferiore a 250 euro, il versamento relativo al primo trimestre si effettua nei termini previsti per l’imposta relativa al secondo trimestre. Si effettua il versamento per il primo e secondo trimestre nei termini previsti per il terzo se l’imposta dei primi due periodi è inferiore a 250 euro complessive.
Art. 34 Divieto di cumolo pensioni e redditi. Precisa che per l’indennità assegnata alle partite iva ordinaristiche non è compatibile con la pensione e iscrizione ad altre casse.
Art. 41 Disposizioni in materia di lavoro. Amplia la possibilità di chiedere ammortizzatori (FIS e ammortizzatore in deroga) anche a chi aveva un contratto successivo al 23 febbraio, data individuata dal DL 18 come quella in cui si doveva essere dipendenti per chiedere gli ammortizzatori. Ora è possibile chiederli per chi era alle dipendenze dell’impresa, che fa domanda, dal 24 febbraio al 17 marzo.